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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06940/2025 del 15/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura fallimentare)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto il concordato preventivo liquidatorio, omologato dal Tribunale competente. Successivamente un creditore ha chiesto e ottenuto la dichiarazione di fallimento della società nonostante il concordato omologato non fosse stato previamente risolto. La società ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il fallimento, deducendo violazione degli artt. 15, 161, 168 e 186 l.fall. e sostenendo che il fallimento non potrebbe essere dichiarato 'omisso medio', cioè senza previa risoluzione del concordato; secondo la ricorrente, fino a quando non viene meno l'assetto dell'insolvenza fissato dall'omologa, il fallimento non sarebbe dichiarabile su istanza di un creditore vincolato agli effetti del concordato. Il fallimento ha resistito e proposto ricorso incidentale sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso principale inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità: dopo la riforma dell'art. 186 l.fall. non opera più un automatismo tra risoluzione del concordato e fallimento, che può essere dichiarato anche prima e indipendentemente dalla risoluzione quando il debitore concordatario è insolvente nei debiti concordatari. Conseguentemente è stato dichiarato inefficace anche il ricorso incidentale tardivo rispetto al termine per impugnare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società debitrice e inefficace il ricorso incidentale della procedura fallimentare. Ha inoltre condannato la ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione conferma il fallimento già dichiarato e ribadito in appello, perché la censura non superava il consolidato indirizzo secondo cui il fallimento del concordatario omologato può essere pronunciato anche senza previa risoluzione del concordato.

Norme richiamate

  • art. 15 l.fall.

    Richiamato come norma denunciata nel ricorso, ma la Corte non ne ravvisa una violazione idonea a superare il consolidato orientamento sulla fallibilità del concordatario omologato.

  • art. 161 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la censura è ritenuta infondata in quanto non scalfisce il principio della fallibilità anche senza previa risoluzione.

  • art. 168 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto ostativo alla dichiarazione di fallimento del debitore ammesso al concordato omologato.

  • art. 184 l.fall.

    La Corte evidenzia che l'omologazione produce l'obbligo di adempiere il concordato e che l'eventuale fallimento successivo può incidere sugli effetti esdebitatori; viene dato per presupposto che il fallimento possa intervenire senza previa risoluzione.

  • art. 186 l.fall.

    È la norma centrale: dopo la riforma è venuto meno ogni automatismo tra risoluzione del concordato e fallimento; il debitore insolvente nei debiti concordatari può essere dichiarato fallito anche prima e indipendentemente dalla risoluzione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio denunciato; il motivo è però dichiarato inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso principale è inammissibile perché la questione è stata decisa conformemente alla giurisprudenza consolidata e la parte non offre argomenti validi per mutare orientamento.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'inefficacia del ricorso incidentale.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sulle spese; la Corte non entra nel merito per l'inefficacia dell'impugnazione incidentale.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sulle spese; resta assorbito dall'inefficacia del ricorso incidentale.

  • art. 94 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sulle spese; resta assorbito dall'inefficacia del ricorso incidentale.

  • art. 18, comma 14, l.fall.

    Usato per rilevare la tardività del ricorso incidentale rispetto al termine breve per impugnare.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento della statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 186 l.fall. non esiste più un automatismo necessario tra la previa risoluzione del concordato preventivo e la successiva dichiarazione di fallimento del debitore concordatario.
  • Il debitore ammesso a concordato preventivo omologato che divenga insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o dello stesso debitore.
  • La legittimazione del creditore istante non è esclusa dal fatto che il credito sia stato falcidiato dalla proposta concordataria, poiché ai fini della fallibilità rileva anche il credito nella misura concordataria omologata e non soddisfatta.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento consolidato della Corte e il ricorrente non offre argomenti idonei a superarlo.
  • L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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