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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22814/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di una vittima di episodi criminosi di ottenere un maggior indennizzo ex L. n. 44/1999 rispetto a quanto già liquidato dal Commissario Straordinario con decreto amministrativo. I fatti all'origine della domanda consistono in due eventi delittuosi verificatisi nel 2002 e nel 2003: una tentata estorsione e un danneggiamento dei locali aziendali mediante esplosione di colpi di fucile contro la vetrina. Il Tribunale, all'esito di c.t.u., aveva riconosciuto un ulteriore importo rispetto a quanto già corrisposto; la Corte d'appello, invece, accogliendo l'appello principale dell'Amministrazione e respingendo quello incidentale del beneficiario, ha negato il maggior indennizzo. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), d.p.r. n. 455/1999 per avere la Corte territoriale individuato in modo asseritamente errato il biennio di riferimento per calcolare i mancati guadagni; 2) violazione degli artt. 1-9 L. n. 44/1999 per non avere riconosciuto l'elargizione nella misura dell'intero danno subito, sostenendo una funzione reintegratoria totale; 3) violazione degli artt. 9-10 L. n. 44/1999 e omesso esame di fatto decisivo per il mancato computo delle perdite di esercizio degli anni 2005, 2008, 2009 e 2010 e della perdita di avviamento commerciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, ai fini dell'indicazione della situazione reddituale relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo, rilevano le annualità concluse; pertanto, poiché il primo fatto estorsivo risaliva al novembre 2002, correttamente dovevano considerarsi gli anni 2000 e 2001. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, chiarendo che l'elargizione prevista dalla L. n. 44/1999 ha natura indennitaria e non risarcitoria, essendo erogata nei limiti del Fondo di solidarietà e secondo i criteri normativi, senza reintegrazione integrale del danno. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancanza di prova del nesso oggettivo tra le perdite successive e i fatti criminosi del 2002-2003, oltre che sulla discontinuità dei risultati aziendali. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale avverso la sentenza di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi.

  • art. 9, comma 1, lett. f), d.p.r. n. 455/1999

    «indicazione della situazione reddituale e fiscale dell'interessato relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo»

    il biennio va individuato nelle due annualità reddituali già concluse anteriori all'evento lesivo; se l'evento cade nel corso dell'anno, non conta l'anno non ancora consolidato.

  • artt. 1-9 L. n. 44/1999

    la disciplina configura l'elargizione come contributo per il ristoro del danno patrimoniale, non come risarcimento integrale.

  • art. 10 L. n. 44/1999

    richiamato insieme agli artt. 1-9 per evidenziare i limiti e i presupposti dell'erogazione nel quadro del Fondo di solidarietà.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002

    richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

  • Cass., Sez. Un., n. 18983/2017

    richiamata per affermare che la posizione della vittima è di diritto soggettivo all'erogazione del contributo, con giurisdizione del giudice ordinario; tale principio non incide però sulla qualificazione indennitaria dell'elargizione.

Massime di principio

  • In tema di elargizioni per vittime di attività estorsive o analoghi eventi criminosi, il biennio rilevante per la quantificazione dei mancati guadagni coincide con i due esercizi reddituali conclusi anteriori all'evento lesivo, poiché la situazione reddituale si consolida alla chiusura dell'annualità.
  • L'elargizione prevista dalla L. n. 44/1999 ha natura indennitaria e non risarcitoria: essa mira al ristoro del danno patrimoniale entro i limiti e secondo i criteri del Fondo di solidarietà, senza comportare necessariamente la reintegrazione integrale del pregiudizio subito.
  • Chi invoca un maggior indennizzo deve allegare e provare, con elementi oggettivi, il nesso tra le perdite successive e gli specifici fatti criminosi denunciati; in mancanza di tale prova, la domanda può essere respinta.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le censure già svolte in appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, è inammissibile.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto dedotto sia effettivamente decisivo e sia stato trascurato dalla sentenza; non basta una diversa lettura delle risultanze istruttorie già esaminate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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