Cassazione Civile, Ordinanza n. 00903/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa nei confronti di due debitori, il giudice dell’esecuzione dichiarava la decadenza dell’aggiudicatario e autorizzava il professionista delegato a procedere a un nuovo tentativo di vendita allo stesso prezzo del precedente esperimento. I debitori proponevano opposizione agli atti esecutivi avverso tale provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 176, secondo comma, disp. att. c.p.c. per mancata fissazione dell’udienza di audizione delle parti. In cassazione sostenevano che l’omessa audizione determinasse di per sé la nullità dell’atto, per lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, senza necessità di allegare uno specifico pregiudizio concreto. Resisteva la creditrice intervenuta. La società aggiudicataria era stata evocata nel giudizio di legittimità ma non svolgeva difese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in materia di opposizione agli atti esecutivi, la denuncia di un vizio processuale è di regola ammissibile solo se l’opponente allega e prova uno specifico pregiudizio concreto al diritto di difesa, salvo i casi in cui la violazione renda in modo evidente impossibile l’esercizio del contraddittorio. Nel caso concreto, l’omessa fissazione dell’udienza non aveva causato un vulnus automatico e irreparabile alle facoltà difensive dei debitori, anche perché le modalità di prosecuzione della vendita erano già state stabilite nella precedente ordinanza di vendita. La Corte ha inoltre osservato che l’udienza di cui all’art. 176, secondo comma, disp. att. c.p.c. è necessaria solo quando debba essere adottata una nuova ordinanza di vendita, circostanza non ricorrente nel caso esaminato. Confermata la soccombenza, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 176, secondo comma, disp. att. c.p.c.
La previsione dell’udienza di audizione delle parti serve a consentire l’adozione di una nuova ordinanza di vendita con le forme dell’art. 569 c.p.c.; l’audizione è necessaria solo se occorre effettivamente un nuovo provvedimento di vendita.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge.
È richiamato quale modello formale per l’ordinanza di vendita cui l’art. 176, secondo comma, disp. att. c.p.c. rinvia.
La dichiarazione di decadenza dell’aggiudicatario si colloca nel procedimento esecutivo e può essere seguita da ulteriori determinazioni sulla vendita.
Richiamati per affermare il dovere del giudice di evitare attività processuali superflue e di assicurare una ragionevole durata del processo.
È la norma sul rito camerale e sulla riserva di deposito dell’ordinanza in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo esecutivo, la deduzione di un vizio formale mediante opposizione agli atti esecutivi non tutela l’astratta regolarità del procedimento, ma richiede di regola l’allegazione e la prova di uno specifico pregiudizio concreto al diritto di difesa della parte.
- La nullità per violazione di norme processuali può essere fatta valere senza dimostrare un concreto pregiudizio solo quando la violazione abbia reso in modo evidente impossibile l’esercizio del contraddittorio o abbia soppresso facoltà difensive essenziali.
- Nel processo esecutivo il contraddittorio è funzionalmente attenuato rispetto al giudizio di cognizione; le irregolarità procedimentali non comportano automaticamente invalidità degli atti, dovendosi verificare se abbiano inciso in concreto sulle facoltà difensive.
- L’udienza prevista per l’audizione delle parti dopo la decadenza dell’aggiudicatario è necessaria soltanto se il giudice debba adottare una nuova ordinanza di vendita; se le modalità di prosecuzione della vendita sono già fissate nel provvedimento originario, la mancata convocazione delle parti non determina di per sé nullità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00670/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00674/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00675/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00676/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00677/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00678/2024 del 09/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →