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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02817/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 21 marzo 2025. Dai passaggi riportati emerge che il ricorso articolava almeno due motivi: il primo riproponeva censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, contestando il riconoscimento degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale; il secondo deduceva la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che, in ragione del tempo decorso dal fatto del 14 aprile 2014, il reato dovesse ritenersi prescritto. La Corte ritiene il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di doglianze già vagliate con motivazione logica e giuridicamente corretta; il secondo viene ritenuto manifestamente infondato perché, tenuto conto della recidiva e della sospensione di 64 giorni dovuta alla disciplina emergenziale pandemica, non era maturata né la prescrizione intermedia né quella massima.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si limitasse a riproporre questioni già decise congruamente dai giudici di merito in ordine alla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.; il secondo motivo sulla prescrizione è stato reputato manifestamente infondato, poiché, considerata la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., il termine prescrizionale non era ancora decorso né nella forma intermedia né in quella massima, anche alla luce della sospensione di 64 giorni. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Individua il reato contestato, richiamato dalla Corte come fattispecie rispetto alla quale i giudici di merito avevano accertato i tratti costituitivi tipici della resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    La recidiva è valorizzata ai fini del calcolo della prescrizione, incidendo sul termine massimo ritenuto applicabile dalla Corte.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito, quando la motivazione impugnata sia logica, puntuale e immune da manifeste incongruenze.
  • La deduzione della prescrizione deve misurarsi con il regime applicabile al caso concreto, compresi gli effetti della recidiva sul termine prescrizionale e le eventuali sospensioni del corso della prescrizione; se tali elementi impediscono il maturare del termine, il motivo è infondato.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, scattano le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPrescrizione del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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