Cassazione Penale, Ordinanza n. 20430/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo atto di appello per violazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. Sosteneva che la norma processuale più favorevole introdotta dalla L. n. 114 del 2024, che ha abrogato tale previsione limitatamente al mandato ad impugnare al difensore di fiducia, dovesse applicarsi anche al suo caso, in nome del principio di retroattività della legge più favorevole. Deduceva quindi violazione di legge e difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la retroattività della disciplina più favorevole, richiamata dalla giurisprudenza convenzionale e di legittimità, non si applica alle norme processuali, per le quali vige il principio del tempus regit actum. Poiché al momento della proposizione dell'appello l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. era ancora vigente e richiedeva al difensore di fiducia uno specifico mandato ad appellare rilasciato dopo la sentenza di primo grado, la successiva modifica normativa non poteva sanare l'inammissibilità già maturata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
Alla data di proposizione dell'appello imponeva al difensore di fiducia uno specifico mandato ad appellare rilasciato dopo la sentenza di primo grado e contenente una nuova dichiarazione o elezione di domicilio; la successiva abrogazione non opera retroattivamente sul processo già compiuto.
La modifica normativa ha abrogato, limitatamente al mandato ad impugnare al difensore di fiducia, la previsione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., ma si tratta di disciplina processuale non suscettibile di applicazione retroattiva in base al principio di legge penale più favorevole.
Il principio di retroattività della lex mitior resta confinato alla legge penale sostanziale e non può essere esteso alla materia processuale.
Richiamato in relazione alla disciplina dell'atto di appello e ai requisiti di ammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il principio di retroattività della legge più favorevole non si applica alle norme processuali, per le quali continua a valere il criterio del tempus regit actum.
- L'abrogazione sopravvenuta di un requisito processuale di ammissibilità dell'impugnazione non elimina l'inammissibilità già verificatasi al momento della proposizione dell'atto.
- Il difensore di fiducia, quando la normativa processuale vigente lo richieda, deve munirsi del mandato specifico ad impugnare rilasciato secondo le forme e i tempi prescritti, pena l'inammissibilità dell'appello.
- La modifica normativa intervenuta dopo il compimento dell'atto non può essere invocata per applicare alla materia processuale il regime di retroattività proprio della legge penale sostanziale.
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