Cassazione Civile, Ordinanza n. 33253/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una ex dipendente di uno stabilimento industriale, cessato il rapporto di lavoro nel 1981 e andata in pensione nel gennaio 2006, volta a ottenere il riconoscimento della rivalutazione contributiva prevista per l'esposizione ultradecennale all'amianto ai sensi dell'art. 13 della L. n. 257 del 1992. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo non prescritto il diritto; la Corte d'appello, in riforma, ha invece respinto la pretesa ritenendo che la prescrizione decennale decorresse dal pensionamento, considerato momento ultimo di perfezionamento del beneficio e della sua azionabilità. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: nullità della motivazione per avere la Corte territoriale individuato il dies a quo nel pensionamento con motivazione apparente; violazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione decorre dalla conoscenza o conoscibilità dell'esposizione e non dal pensionamento; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere desunto senza prova la consapevolezza al momento del pensionamento; omessa pronuncia sulla domanda di certificazione presentata all'INAIL nel 2017, rilevante per la conoscenza; violazione dell'art. 2934 c.c. per avere ritenuto prescrittibile il diritto anche per soggetti già pensionati o in mobilità alla data indicata dalla ricorrente. L'INPS è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e, in ragione della connessione logica, ha ritenuto assorbite le ulteriori censure, salvo precisare che anche le doglianze di merito erano fondate secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio restitutorio alla medesima Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, affinché accerti in concreto il momento in cui la ricorrente ha avuto o potuto avere conoscenza della esposizione qualificata all'amianto e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso che il solo pensionamento o la mera cessazione del rapporto di lavoro possano automaticamente coincidere con il dies a quo della prescrizione, trattandosi di diritto autonomo rispetto al diritto a pensione che richiede un accertamento concreto della consapevolezza o conoscibilità dell'esposizione.
Norme richiamate
il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è un diritto autonomo rispetto alla pensione e sorge per effetto dell'esposizione qualificata; la sua prescrizione decennale decorre dalla conoscenza o conoscibilità dell'esposizione oltre soglia, non automaticamente dal pensionamento.
la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che nel caso concreto coincide con la conoscenza o conoscibilità dell'esposizione qualificata all'amianto e non con un automatismo legato alla cessazione del rapporto o al pensionamento.
la Corte esclude che il diritto alla rivalutazione contributiva sia imprescrittibile; esso è soggetto a prescrizione, ma la questione decisiva riguarda il dies a quo.
art. 360, co.1, n. 4 c.p.c.
dedotta come vizio motivazionale per motivazione mancante o apparente della sentenza di appello.
art. 360, co.1, n. 4 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione apparente.
invocato per contestare l'uso di presunzioni prive di base probatoria nel desumere la consapevolezza dell'esposizione all'amianto.
invocato per censurare l'individuazione presuntiva del dies a quo senza gravi, precisi e concordanti elementi indiziari.
norma processuale richiamata per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge.
norma processuale richiamata per il vizio di motivazione apparente.
norma processuale richiamata per l'omessa pronuncia su un fatto decisivo.
Massime di principio
- Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all'amianto è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione ed è soggetto a prescrizione decennale.
- Il dies a quo della prescrizione non può essere fissato in modo automatico nel pensionamento o nella cessazione del rapporto di lavoro, ma va individuato nel momento in cui l'interessato abbia avuto, o avrebbe potuto avere con l'ordinaria diligenza, conoscenza della propria esposizione qualificata all'amianto.
- La consapevolezza o conoscibilità dell'esposizione costituisce un presupposto costitutivo per la decorrenza della prescrizione e deve essere accertata in concreto, con motivazione specifica e non meramente assertiva.
- Non è sufficiente richiamare la mera esposizione al rischio o la cessazione dell'attività lavorativa per ritenere provata la conoscenza del diritto; occorrono elementi fattuali o presuntivi seri, specifici e convergenti.
- Quando la sentenza di merito fonda la decorrenza della prescrizione su un automatismo privo di base probatoria, la decisione è censurabile per erronea applicazione dell'art. 2935 c.c. e per motivazione apparente o insufficiente.
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