Cassazione Penale, Sentenza n. 34860/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza penale definitiva (Corte d'appello di Palermo 5/2/2019, irrevocabile 23/9/2020, che aveva confermato la condanna a 6 anni e 1 mese per lesioni aggravate) fondata sulla presunta inconciliabilità tra due giudicati irrevocabili: il Tribunale monocratico di Agrigento, che avrebbe escluso o stralciato il reato di lesioni aggravate, e la successiva sentenza della Corte d'appello. La difesa ha dedotto valutazioni inconciliabili sull'attendibilità della persona offesa e sulla dinamica dei fatti, chiedendo l'esperimento giudiziale sui luoghi e una perizia medico-legale per accertare l'esistenza dello sfregio permanente come circostanza aggravante.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che non sussista un contrasto di giudicati idoneo ad attivare la revisione, poiché la richiesta mirava a una diversa valutazione di prove già acquisite (attendibilità della persona offesa e ricostruzione dei fatti) e non alla dimostrazione di un'incompatibilità oggettiva dei fatti. L'esperimento giudiziale proposto è stato qualificato come mero mezzo esplorativo e inidoneo ai fini di revisione; la perizia richiesta non è stata ritenuta prova nuova perché non fondata su metodi tecnici realmente nuovi e capaci di fornire dati oggettivi inediti. È stato inoltre escluso che la revisione possa essere ammessa al solo fine di ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
artt. 582, 583, comma 2, n. 4, 585
Norme penali richiamate per descrivere i reati per cui Alaimo è stato condannato (lesioni gravissime/lesioni aggravate e relative fattispecie).
art. 630, comma 1, lett. a) e lett. c)
Disciplina le ipotesi di revisione. La Corte interpreta l'art. 630 nel senso che il contrasto rilevante è l'incompatibilità oggettiva dei fatti (errore di fatto), non una diversa valutazione delle stesse prove; la lett. c) richiede che la prova nuova sia realmente idonea e nuova.
Stabilisce che gli elementi posti a base della revisione devono essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto; la Corte ne trae il principio che prove meramente esplorative o valutazioni diverse non sono ammissibili.
Richiamati come i motivi di proscioglimento che, se dimostrati dai nuovi elementi, renderebbero ammissibile la revisione; la Corte richiede che gli elementi nuovi conducano realmente a una di queste ipotesi.
Norma sulle conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità del ricorso, applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, in presenza di colpa, ad una somma alla Cassa delle ammende.
art. 606, lett. a), b) ed e) e art. 192
Norme richiamate dal ricorrente come presunte violazioni; la Corte ha ritenuto però che le doglianze attengano a diverse valutazioni di merito e non a vizi che giustifichino la revisione.
Massime di principio
- La revisione ex art. 630 cod. proc. pen. è ammessa solo per contrasto tra giudicati inteso come incompatibilità oggettiva dei fatti (errore di fatto), non per mera diversa valutazione delle stesse prove da parte di giudici diversi.
- Le prove nuove devono, se accertate, essere idonee a determinare il proscioglimento del condannato ai sensi degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen.; prove esplorative o richieste di rinnovazione valutativa non soddisfano il requisito.
- La dichiarazione di inattendibilità di un testimone in altro procedimento non costituisce di per sé prova nuova valida per la revisione; solo la dimostrazione della falsità delle prove testimoniali può costituire base per revisione.
- Una perizia medico-legale può costituire prova nuova solo se fondata su metodologie effettivamente nuove o più raffinate in grado di rilevare dati oggettivi inediti; una semplice diversa valutazione tecnica già possibile al giudice di merito non è sufficiente.
- Non è ammessa la revisione mirata esclusivamente all'esclusione di una circostanza aggravante se gli elementi proposti non determinano il proscioglimento complessivo dell'imputato.
- La proposizione di ricorsi di revisione infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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