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Sentenza

Sentenza n. 83/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento del Capo della Polizia prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, recante rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis - Decreto Legislativo n. 151/2001; - della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto, ivi compresa la mancata valutazione concreta delle esigenze familiari.

Giustizia amministrativa202600043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA - Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del Capo della Polizia dell’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agente di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’assegnazione temporanea presso una sede prossima al luogo di residenza della figlia minore e della madre della bambina, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, l’erronea qualificazione della propria posizione giuridica, il difetto di istruttoria e di motivazione in violazione dell’art. 3 l. 241/1990, l’eccesso di potere per illogicità manifesta, l’omessa verifica della disponibilità e della situazione organica della sede di destinazione, nonché la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela costituzionale e sovranazionale della famiglia, della genitorialità e dell’interesse superiore del minore. L’Amministrazione aveva motivato il diniego richiamando la carenza di 21 unità presso la Questura di appartenenza, l’esigenza di disporre del maggior numero di operatori nel periodo invernale, il parere contrario del Questore e l’utilità del dipendente, ritenuto intercambiabile e impiegabile in varie attività istituzionali.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha qualificato la posizione dell’istante come interesse legittimo e ha ribadito che, per gli appartenenti alle Forze di Polizia, l’assegnazione temporanea può essere negata per motivate esigenze organiche o di servizio, ma tale previsione non consente motivazioni generiche fondate sulla sola scopertura di organico o sul richiamo alle funzioni dell’ufficio. La motivazione dell’Amministrazione è stata ritenuta apparente, insufficiente e non verificabile: il dato delle 21 unità non era rapportato alla consistenza complessiva dell’organico, non riguardava specificamente l’ufficio di appartenenza e non indicava la distribuzione della carenza tra reparti; mancavano inoltre dati sulla situazione della sede di destinazione e una comparazione tra le esigenze delle due sedi. Non erano stati esplicitati gli effetti concreti del trasferimento su turnazioni, continuità dei servizi, carichi di lavoro e attività istituzionali, né dimostrata l’impossibilità di sostituire il dipendente. La dichiarata intercambiabilità del ricorrente, anziché giustificare il diniego, imponeva una dimostrazione più puntuale dell’effettivo pregiudizio organizzativo. Anche il richiamo alla maggiore attività invernale era privo di dati oggettivi e non era stata valutata la possibilità di un’assegnazione frazionata. Il giudice ha valorizzato la funzione dell’art. 42-bis di tutela della cura dei minori nella primissima infanzia e l’interesse superiore del minore, ponendoli in necessario bilanciamento con esigenze organizzative concrete e adeguatamente motivate. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    Attribuisce al dipendente pubblico con figlio minore di tre anni la possibilità di chiedere l’assegnazione temporanea presso una sede situata nella provincia o regione in cui lavora l’altro genitore; per gli appartenenti alle Forze di Polizia il beneficio può essere negato solo in presenza di motivate esigenze organiche o di servizio, da esplicitare concretamente.

  • art. 31 Cost.

    La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi... Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù

    Rileva quale fondamento costituzionale della tutela dell’infanzia, della famiglia e della genitorialità perseguita dall’assegnazione temporanea.

  • art. 30 Cost.

    È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli

    Concorre a fondare la tutela della genitorialità e della presenza dei genitori nella cura dei figli minori.

  • art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    In tutti gli atti relativi ai bambini... l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente

    Impone di considerare preminentemente l’interesse superiore del minore nelle decisioni amministrative che lo riguardano.

  • art. 3 Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

    In tutte le decisioni relative ai fanciulli... l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente

    Rafforza l’obbligo di considerare prioritariamente l’interesse del minore nelle decisioni delle autorità amministrative.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiede una motivazione effettiva e verificabile del diniego; non sono sufficienti formule generiche sulle carenze di organico o sulle esigenze di servizio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina la comunicazione dei motivi ostativi, intervenuta nel procedimento prima dell’adozione del diniego definitivo.

  • comma 31-bis dell’art. 45 d.lgs. 95/2017

    Ha ampliato, per le amministrazioni appartenenti alle Forze di Polizia, il margine di dissenso rispetto all’assegnazione temporanea, consentendolo per motivate esigenze organiche o di servizio; non elimina però l’obbligo di una motivazione specifica e dimostrativa.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato a sostegno dei principi di buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.

Massime di principio

  • Il diniego dell’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 nei confronti di un appartenente alle Forze di Polizia richiede la puntuale indicazione di motivate esigenze organiche o di servizio concretamente ostative; non è sufficiente il generico richiamo a carenze di organico, all’utilità del dipendente o alle funzioni dell’ufficio di appartenenza.
  • Per motivare il diniego dell’assegnazione temporanea, l’Amministrazione deve indicare dati verificabili sulla consistenza dell’organico, sulla distribuzione delle scoperture tra uffici e reparti, sull’incidenza della carenza nell’unità di appartenenza e sugli effetti concreti dell’assenza del dipendente sull’organizzazione del servizio.
  • Quando la decisione è assunta a livello centrale e coinvolge due sedi, l’istruttoria deve considerare anche la situazione organica della sede di destinazione e comparare le esigenze organizzative di provenienza e destinazione; la sola carenza presso la sede di appartenenza non giustifica automaticamente il diniego.
  • La qualificazione del dipendente come intercambiabile o impiegabile in mansioni generiche non giustifica di per sé il diniego, ma impone all’Amministrazione di dimostrare in modo ancora più puntuale perché la sua sostituzione non sia concretamente possibile o determini un effettivo pregiudizio per il servizio.
  • Il richiamo a esigenze stagionali di servizio deve essere accompagnato da dati e parametri oggettivi, dalla specificazione dell’impatto sull’ufficio interessato e dalla valutazione della possibilità di concedere l’assegnazione temporanea in forma frazionata.
  • Nel decidere sull’assegnazione temporanea per la cura di un figlio nella primissima infanzia, l’Amministrazione deve bilanciare le esigenze organizzative concrete e dimostrate con la funzione dell’istituto di tutela della famiglia, della genitorialità e dell’interesse superiore del minore.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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