Sentenza n. 7450/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto presidenziale del TAR Lazio che aveva cancellato dal ruolo il giudizio di ottemperanza per una ritenuta sospensione ex lege ai sensi dell'art. 5-sexies l. 89/2001
Esito
La controversia
L'impresa ha appellato il decreto presidenziale del TAR Lazio n. 412/2025, sostenendo che non ricorressero i presupposti della sospensione ex lege del giudizio di ottemperanza in materia di legge Pinto, prevista dall'art. 5-sexies l. 89/2001, come modificato dall'art. 1, comma 817, l. 207/2024. Nel corso del giudizio d'appello ha chiesto la cessazione della materia del contendere per l'avvenuto pagamento, intervenuto il 29 aprile 2026, insistendo per la condanna del Ministero alle spese.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato estinto l'appello per cessazione della materia del contendere, conseguente al pagamento. Ha respinto la richiesta dell'appellante di porre le spese a carico del Ministero: ai fini della soccombenza virtuale, ha rilevato che, senza la sopravvenuta cessazione, l'appello sarebbe stato dichiarato inammissibile o irricevibile. Il decreto impugnato era infatti un provvedimento ordinatorio di cancellazione dal ruolo, non appellabile e rimovibile con istanza di fissazione dell'udienza o, nel rito camerale, con istanza di prelievo; anche riqualificandolo come ordinanza di sospensione, l'appello sarebbe stato irricevibile perché tardivo. Ha tuttavia condannato l'appellante alle spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge se dovuti, considerando che la cessazione, risalente a ottobre 2025, era stata dichiarata solo il 24 settembre 2026 e tardivamente rispetto al termine per le memorie, e che il pagamento non risolveva la questione della legittimità della sospensione del giudizio di primo grado.
Norme richiamate
Con il ricorso n. 6044/2025, notificato il 17/7/2025 e depositato il 22/7/2025, la società Unicalcestruzzi s.p.a. impugna il decreto presidenziale 30/1/2025 n. 412 che dispone la cancellazione della causa dal ruolo in ragione di una ritenuta ragione di sospensione ex lege del giudizio di ottemperanza, in materia di legge Pinto, ai sensi dell’art. 5 sexies l. n. 89/2001 come novellato dall’art. 1 comma 817 l. n. 207/2024.
La disposizione è indicata quale fondamento della ritenuta sospensione ex lege del giudizio di ottemperanza, ma il Consiglio di Stato non decide nel merito la questione della sua applicabilità.
art. 1, comma 817, l. 207/2024
Con il ricorso n. 6044/2025, notificato il 17/7/2025 e depositato il 22/7/2025, la società Unicalcestruzzi s.p.a. impugna il decreto presidenziale 30/1/2025 n. 412 che dispone la cancellazione della causa dal ruolo in ragione di una ritenuta ragione di sospensione ex lege del giudizio di ottemperanza, in materia di legge Pinto, ai sensi dell’art. 5 sexies l. n. 89/2001 come novellato dall’art. 1 comma 817 l. n. 207/2024.
La novella è menzionata come modifica dell'art. 5-sexies l. 89/2001, ma la sentenza non ne interpreta né applica nel merito il contenuto.
Massime di principio
- Il decreto presidenziale che dispone la cancellazione della causa dal ruolo ha natura ordinatoria e non è appellabile; la cancellazione può essere rimossa mediante istanza di fissazione di udienza rivolta al giudice che l'ha disposta e, nei riti camerali in cui tale istanza non è prevista, mediante istanza di prelievo.
- Se un decreto di cancellazione dal ruolo viene riqualificato come ordinanza di sospensione del processo, l'impugnazione è comunque irricevibile quando proposta oltre il termine previsto.
- La cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la condanna della controparte alle spese: la soccombenza virtuale va valutata considerando l'esito che il giudizio avrebbe avuto in assenza della sopravvenienza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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