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Sentenza

Sentenza del 18/02/2019 n. 356 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un'intimazione di pagamento relativa a carichi tributari risultanti da diverse cartelle. L'Ufficio sosteneva che i giudici di primo grado avessero erroneamente ritenuto prive di efficacia probatoria le copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento delle raccomandate utilizzate per notificare gli atti presupposti. In particolare, l'Agenzia intendeva dimostrare la regolare notificazione delle cartelle mediante copie autenticate dall'agente della riscossione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'agente della riscossione non possieda il potere di autenticare le copie degli avvisi di ricevimento, trattandosi di documenti provenienti dall'ufficiale postale. La prova della notificazione deve essere fornita mediante la relata di notificazione o l'originale dell'avviso di ricevimento, non essendo sufficienti copie non validamente autenticate, registri, archivi informatici o attestazioni equivalenti. Le spese del giudizio di appello sono state compensate, poiché il contribuente non si è costituito.

Norme richiamate

  • Art. 18, comma 2, D.P.R. 445/2000

    L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

    L'autenticazione della copia è valida solo se effettuata da un soggetto abilitato dalla legge e in rapporto qualificato con l'originale. L'agente della riscossione non può autenticare autonomamente la copia di un avviso di ricevimento formato dall'ufficiale postale.

  • Art. 2719 c.c.

    Le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia dell'originale quando la loro conformità è attestata da pubblico ufficiale competente oppure non è espressamente disconosciuta. Nel caso esaminato, l'autenticazione proveniente dall'agente della riscossione non era idonea, poiché l'originale dell'avviso di ricevimento proveniva dall'ufficiale postale.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, 26 gennaio 2018, n. 1974

    L'agente della riscossione, anche quando è parte del giudizio e deve provare la notificazione, non ha il potere di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, 19 gennaio 2018, n. 1302

    L'onere di provare la regolare notificazione della cartella grava sul concessionario della riscossione e deve essere assolto tramite la relata di notificazione o l'avviso di ricevimento; non sono sufficienti documenti equipollenti come registri, archivi informatici o attestazioni dell'ufficio postale.

Massime di principio

  • In una controversia sulla validità della notifica di una cartella o di un altro atto tributario, l'ente impositore o il concessionario deve dimostrare concretamente la notificazione mediante la relata o l'avviso di ricevimento pertinente.
  • Le copie fotostatiche di documenti formati da soggetti terzi, come gli avvisi di ricevimento postali, non possono essere autenticate validamente dal concessionario se questi non è il pubblico ufficiale che ha formato o custodisce l'originale.
  • Registri interni, schermate informatiche, archivi dell'amministrazione o attestazioni generiche non sostituiscono necessariamente la documentazione notificatoria richiesta per provare la regolarità della notifica.
  • Quando manca la prova valida della notifica dell'atto presupposto, l'intimazione di pagamento o l'atto successivo fondato su di esso può essere annullato, salvo che l'amministrazione produca successivamente documentazione idonea.
  • L'onere della prova della notificazione grava normalmente sull'amministrazione o sul concessionario che intende fondare la propria pretesa su una cartella o su un atto tributario precedente.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la parte vittoriosa non si è costituita nel giudizio e, quindi, non ha sostenuto attività difensiva documentata.

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