Cassazione Penale, Sentenza n. 39107/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello asserendo violazioni di legge e vizi di motivazione connessi a diverse imputazioni: per MIRANDOLA e PACIFICO contestazione della sussistenza dell'oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis) per mancanza della prova della presenza di "più persone" e dell'offensività specifica; per PACIFICO, CALVI, CAMILLONI, DE BRASI, RAVIOLA, GRUBICH, MARZUOLI, REBORA, FORGIONE, MARCUCCI censure relative alla configurabilità della violenza privata (art. 610) e delle lesioni personali (art. 582), con contestuale domanda di assorbimento per carenza dell'elemento soggettivo o del contributo causale; DE BRASI, RAVIOLA e MARCUCCI hanno inoltre dedotto la non applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) e, in ordine alle lesioni, hanno censurato l'impiego improprio del dolo eventuale e la mancata individuazione del contributo causale individuale. In sintesi i ricorsi chiedevano l'assoluzione o la riforma per carenza di prova, errata qualificazione giuridica e mancata applicazione della tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti, ritenendoli generici, in parte inediti o manifestamente infondati. Ha confermato la correttezza della ricostruzione di fatto e della motivazione della Corte di appello in ordine alla presenza di più persone al momento degli insulti, alla valutazione delle riprese video e delle deposizioni testimoniali, alla configurabilità della violenza privata per il comportamento di gruppo (spinte, accerchiamento, chiusura di vie di uscita) e all'attribuzione delle lesioni nei termini del concorso di persone nell'azione plurisoggettiva (anche sotto il profilo del concorso morale e, in subordine, del dolo eventuale). Ha rigettato le doglianze sulla tenuità, ritenendo correttamente esclusa la causa applicabile per le modalità dell'azione di gruppo. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e, per alcuni imputati, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili per complessivi euro 4.000,00 più accessori. In pratica la pronuncia di cassazione ha sostanzialmente respinto i motivi di impugnazione e ha confermato l'orientamento e le statuizioni di merito.
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen. (oltraggio a pubblico ufficiale)
Richiede che l'offesa sia pronunciata alla presenza di almeno due persone; la Corte ha ritenuto soddisfatta la condizione nel contesto di manifestazione pubblica con più presenti (studenti e membri del collettivo), e ha ritenuto rilevante la prova filmata e testimoniale che attribuiva le espressioni agli imputati
art. 610 cod. pen. (violenza privata)
La violenza privata è stata ritenuta integrata da azioni di gruppo che hanno impedito la libera esplicazione della volontà delle vittime (accerchiamento, spinte, chiusura di uscite, impedimento di comunicare), con valutazione di responsabilità anche per chi ha concorso moralmente o ha rafforzato il proposito altrui
art. 582 cod. pen. (lesioni personali)
Le lesioni sono state attribuite ai partecipanti sulla base del concorso di persone nell'azione plurisoggettiva: la Corte di merito ha ritenuto che ciascuno concorrente abbia con la propria condotta rafforzato il proposito criminoso e che potesse ravvisarsi, in subordine, anche il dolo eventuale
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Utilizzato per qualificare responsabilità per azioni comuni; applicato dalla Corte di merito per affermare concorso materiale e morale tra studenti nelle condotte di violenza privata e lesioni
art. 131-bis e art. 133 cod. pen. (tenuità del fatto e parametri di cui all'art. 133)
La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa perché la condotta è stata posta in essere in gruppo con superiorità numerica, carattere gratuito della condotta e modalità che hanno inciso sulla dinamica del fatto; la Corte ha ritenuto correttamente applicati i parametri del'art. 133
art. 43 cod. pen. (elemento soggettivo e forme del dolo)
Richiami relativi alla distinzione tra dolo diretto, dolo eventuale e concorso morale; la Corte ha ritenuto possibile, alla luce degli elementi, l'attribuzione di responsabilità anche per accettazione del rischio (dolo eventuale) o per concorso morale
Norma impiegata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende per l'evidente inammissibilità dei ricorsi
art. 173, comma 1 d. att. cod. proc. pen.
Limiti alla cognizione dei motivi in cassazione rispetto ai motivi di appello; richiamata per definire l'ambito di trattazione dei ricorsi
Massime di principio
- Per l'oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis) è necessario che l'offesa avvenga alla presenza di almeno due persone; in contesti collettivi (manifestazioni) la presenza di studenti/spettatori può soddisfare tale requisito e la prova filmata ha grande valore probatorio se ben valutata dai giudici di merito
- La violenza privata (art. 610) può integrarsi non solo con condotte fisiche isolate ma anche con comportamenti di gruppo (accerchiamento, impedimento di uscita, chiusura di vie di fuga, ostacolo alla comunicazione) che limitano la libertà dell'offeso; la partecipazione anche non fisica può configurare concorso morale quando rafforza il proposito criminoso
- In fatto di lesioni in contesti collettivi, il giudice può attribuire responsabilità sulla base del concorso di persone: non sempre è necessario provare che ciascun imputato abbia materialmente inferto la lesione se risulta che con il proprio agire ha accettato il rischio o ha rafforzato l'azione altrui
- La causa di non punibilità per particolare tenuità è difficile da riconoscere per condotte di gruppo che abbiano sfruttato superiorità numerica o che siano state gratuite e dirette a soggetti che non avevano provocato l'offesa; la valutazione rimane di merito e difficilmente sindacabile in cassazione se motivata
- Le impugnazioni in cassazione devono essere specifiche e circostanziate: censure generiche, ricostruzioni alternative del fatto o deduzioni inedite non confrontate concretamente con la motivazione di merito sono generalmente dichiarate inammissibili
- La prova audiovisiva, se adeguatamente valorizzata dal giudice, può essere decisiva; deposizioni testimonali anche non perfettamente convergenti non inficiano automaticamente la credibilità se complessivamente coerenti con la dinamica accertata
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