Cassazione Penale, Sentenza n. 41138/2025 del 22/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Roma del 20/02/2025 che confermava la condanna per rapina aggravata in concorso. I ricorrenti deducevano, a vario titolo: nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello per omissione dell'avvertimento di giudizio in assenza (art. 601 c. 3 e 6 c.p.p.), mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), vizio di motivazione e travisamento probatorio (anche in relazione al riconoscimento fotografico della persona offesa e all'alibi documentale di Romolo), errata qualificazione del fatto (favoreggiamento vs concorso di rapina), violazioni di legge richiamate negli artt. 110 e 628 c.p., e deposito tardivo di motivi nuovi (13/11/2025). Sono state altresì contestate questioni di diritto processuale relative ai termini per il deposito dei motivi nuovi e all'onere di allegazione del pregiudizio derivante da nullità procedurali.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. In particolare: per Alfredo Cena il motivo relativo alla nullità del decreto di citazione è stato ritenuto tardivo e infondato perché la nullità generale relativa all'intervento dell'imputato va eccepita prima della deliberazione della sentenza d'appello e va accompagnata dall'indicazione di un pregiudizio concreto; il secondo motivo (circostanze attenuanti/art. 62-bis) è stato ritenuto una mera reiterazione di doglianze già esaminate e motivate dalla Corte territoriale, la cui valutazione di merito non è sindacabile in Cassazione. Per Romolo Cena i motivi nuovi depositati il 13/11/2025 sono stati considerati tardivi rispetto al termine decadenziale (15 giorni antecedenti la prima udienza del 24/09/2025); la censura sulla nullità del decreto di citazione è stata trattata come per il coimputato; le doglianze relative al travisamento probatorio, al riconoscimento fotografico e all'alibi si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità: la Corte d'appello ha fornito argomentazione puntuale sull'attendibilità del riconoscimento fotografico e sulla insufficienza dell'alibi; la richiesta di riqualificazione in favoreggiamento è manifestamente infondata alla stregua delle risultanze che indicano la partecipazione di Romolo alla rapina; il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria sono valutazioni di fatto regolarmente motivate e confermate.
Norme richiamate
L'omissione dell'avvertimento relativo al rischio di essere giudicati in assenza integra una nullità di ordine generale attinente all'intervento dell'imputato; tale nullità deve essere eccepita entro i termini previsti (prima della deliberazione della sentenza d'appello) e l'imputato deve indicare un interesse concreto e un pregiudizio effettivo derivante dalla nullità
Distinzione tra nullità di ordine generale e nullità relative alla citazione; la nullità di ordine generale richiede tempestiva deduzione (art. 180) e la parte che la invoca deve dimostrare interesse attuale e concreto
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), e)
Norma quadro per i motivi di cassazione: consente la censura per violazione di legge, vizi di motivazione e travisamento probatorio; la Corte rammenta che talune censure si risolvono in rivisitazioni di merito non ammissibili in Cassazione
La circostanza attenuante prevista richiede elementi di segno positivo e non si configura automaticamente per la sola assenza di elementi negativi; è valutazione di fatto del giudice di merito non sindacabile in assenza di vizi
art. 585 c.p.p., comma 4 e art. 611 c.p.p., comma 1
Stabiliscono il termine generale per il deposito dei motivi nuovi (quindici giorni liberi antecedenti la prima udienza di discussione); il termine è perentorio e non è sospeso dal rinvio dell'udienza
Le individuazioni fotografiche, benché atipiche, costituiscono dichiarazioni e sono utilizzabili in giudizio; in Cassazione si valuta la congruenza e la coerenza argomentativa del giudice di merito circa l'affidabilità del riconoscimento
"...fuori dei casi di concorso..."
La clausola di riserva dell'art. 378 consente di escludere la riqualificazione in favoreggiamento quando il giudice di merito accerta il concorso nel reato principale; quindi la riqualificazione in favoreggiamento è incompatibile ove emerga partecipazione diretta
E' stata evocata in relazione al riconoscimento del risarcimento del danno come equivalente rispetto a una aggravante; la Corte non ha ritenuto che fosse violato il principio invocato, ritenendo la materia di merito e già adeguatamente motivata
Richiamato in relazione alla motivazione della dosimetria della pena: la Corte territoriale ha applicato correttamente gli indici di valutazione e motivato lo scostamento dal minimo in relazione alla gravità del fatto
Massime di principio
- Le nullità di ordine generale che attengono all'intervento dell'imputato (es. omissione dell'avvertimento di giudizio in assenza) devono essere eccepite tempestivamente, prima della deliberazione della sentenza d'appello, e accompagnate dall'allegazione di un pregiudizio concreto per essere recepite
- I termini procedurali per il deposito di motivi nuovi sono perentori: il termine di 15 giorni liberi antecedenti la prima udienza di discussione va rispettato anche se l'udienza viene successivamente rinviata
- In Cassazione non è consentita una ricostruzione alternativa del fatto o una semplice richiesta di rivalutazione delle prove: le censure sul travisamento probatorio devono indicare una incongruenza logico-giuridica fra le risultanze processuali e l'impianto motivazionale del giudice di merito
- Le individuazioni fotografiche sono prove ammissibili (prove atipiche) e la loro valutazione rimane di merito; in sede di legittimità si verifica la coerenza e la completezza delle argomentazioni del giudice territoriale sull'attendibilità del riconoscimento
- La concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p. richiede elementi positivi che ne giustifichino l'applicazione; la mera assenza di precedenti o condizioni favorevoli non costituisce di per sé un diritto alla diminuzione
- La riqualificazione del fatto in favoreggiamento non è ammissibile quando le risultanze indicano la partecipazione dell'imputato al reato principale; l'art. 378 c.p. delimita l'ambito di applicazione
- Per provare un alibi è utile acquisire elementi oggettivi e tempestivi (localizzazione telefonica, lettori di targa, documenti datati, testimonianze rese nelle indagini) poiché la mera produzione di dichiarazioni o ricevute può essere ritenuta insufficiente se non coerente e verificabile
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