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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42195/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna (04/11/2022) per i reati previsti dagli artt. 2 e 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Contestano in particolare: (1) la ricostruzione del dolo specifico di evasione ritenuta dalla Corte territoriale, che secondo i ricorrenti ripete argomentazioni apodittiche già censurate dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente; (2) la valutazione circa la responsabilità penale di Trantino nonostante la sua posizione formale di amministratore priva, a loro dire, di effettività nei compiti; (3) l'applicazione della confisca per equivalente pari a euro 37.962 in assenza di un concreto profitto, poiché il credito IVA non era stato effettivamente compensato né richiesto a rimborso e quindi non sarebbe derivato un vantaggio patrimoniale reale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente risposto ai rilievi della sentenza rescindente e abbia motivato in modo coerente la sussistenza del dolo specifico: il reato di dichiarazione fraudolenta si consuma con la presentazione della dichiarazione e non è necessario che l'utilità derivante (compensazione o rimborso) sia effettivamente incassata per configurare il dolo. Quanto a Trantino, la Corte ha affermato che la carica formale di amministratore non esclude la responsabilità quando sia evidente la volontà di creare un'apparenza giuridica per sottrarsi ai compiti sostanziali e favorire condotte evasive; tale apparente estraniazione è indice di partecipazione intenzionale alla condotta illecita. Sulla confisca per equivalente, la Corte ha confermato che il profitto in reati tributari comprende anche il mancato esborso fiscale o il credito d'imposta non portato in detrazione nell'anno di competenza: tale alterazione artificiosa dell'obbligazione tributaria configura un'utilità confiscabile anche se di natura immateriale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    art. 2; art. 8; art. 12-bis

    Gli artt. 2 e 8 disciplinano i reati tributari (fra cui la dichiarazione fraudolenta). L'art. 12-bis è richiamato in relazione alla confisca per equivalente: il profitto comprende il mancato esborso o il credito d'imposta alterato artificiosamente

  • codice di procedura penale

    L'art. 627 cod. proc. pen. vincola il giudice del rinvio al rispetto dei principi fissati dalla sentenza rescindente; la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia osservato tali principi rispondendo ai rilievi

  • codice penale

    L'art. 322-ter è richiamato in relazione alle misure di confisca per equivalente; la Corte interpreta la normativa in senso estensivo riconoscendo la confiscabilità del vantaggio derivante anche da poste contabili immateriali

Massime di principio

  • La sussistenza del dolo nei reati tributari può essere accertata anche se l'utilità derivante dall'evasione non è stata materialmente incassata: per questi reati il momento consumativo è la presentazione della dichiarazione e l'intento evasivo si può desumere da atti idonei a modificare l'obbligazione tributaria
  • La posizione formale di amministratore non esclude la responsabilità penale quando emerga che la carica è stata usata come apparenza giuridica per sottrarre il titolare ai doveri di vigilanza e favorire condotte evasive; la cessione formale delle funzioni a terzi può essere indice di volontà partecipativa al reato
  • La confisca per equivalente è applicabile anche a benefici di natura immateriale (es. credito d'imposta non portato in compensazione nell'anno di competenza) se l'alterazione contabile ha creato un vantaggio ingiustificato per il contribuente
  • In procedura di impugnazione il ricorrente deve dimostrare vizi specifici di diritto o di motivazione (contraddizioni non superate) e non può limitarsi a riproporre censura già esaminata, pena il rigetto per mancata illustrazione di errori decisivi
  • Per difendersi efficacemente in casi simili è utile produrre documentazione che dimostri l'assenza di volontà evasiva (es. richieste ufficiali di rimborso, pratiche di compensazione, atti interni che dimostrino controllo e vigilanza) e provare l'inesistenza di un'utilità concreta riconducibile all'omissione

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