Cassazione Penale, Sentenza n. 6938/2022 del 25/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Perugia (giudice dell'esecuzione) che, in incidente di esecuzione promosso da Virgutto, aveva annullato il precedente provvedimento di esecuzione del cumulo delle pene emesso il 17/06/2021 e aveva disposto che il pubblico ministero, nell'emissione del nuovo provvedimento, conteggiasse nel cumulo unico anche le pene richiamate nei numeri 26 e 27 del certificato del casellario, detratti i periodi di presofferto e applicando il criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. Il Procuratore deduce l'abnormità dell'ordinanza: sostiene che il giudice dell'esecuzione non si può limitare a indicare criteri di diritto ma deve, se necessario, determinare in concreto la pena da espiare, formando il nuovo cumulo ai sensi dell'art. 666, comma 5, c.p.p.; tuttavia precisa che provvederà comunque ad emettere un nuovo cumulo conforme all'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Motivazione: il Procuratore ha dichiarato che avrebbe comunque provveduto a emettere il nuovo cumulo tenendo conto delle indicazioni impartite dall'ordinanza impugnata, determinando così la pena residua da espiare. Poiché l'eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe potuto recare al ricorrente alcun vantaggio pratico, è venuta meno l'utilità dell'impugnazione e sussiste la carenza di interesse. Pertanto il ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Riferito come criterio moderatore da applicare nel cumulo delle pene per fatti commessi da data determinata; la decisione ha disposto l'uso di tale criterio nella formazione del nuovo cumulo.
Il rimedio esperibile avverso il provvedimento di esecuzione del pubblico ministero ha la finalità di stabilire il concreto contenuto dell'esecuzione: il giudice dell'esecuzione può pronunciarsi sulla determinazione effettiva della pena da eseguire.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri per accertare periodi di presofferto e, se necessario, formare un nuovo cumulo aggiornato e corretto; la giurisprudenza richiede che il giudice non deleghi tale incombenza al pubblico ministero quando è necessario l'accertamento.
Richiamato in relazione alla declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse: l'atto processuale deve avere utilità concreta per il ricorrente al momento della decisione.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiama il principio che l'interesse ad impugnare si valuta nella prospettiva utilitaristica della possibilità di ottenere un vantaggio concreto; se l'interesse viene meno sopravvenuta, l'impugnazione è inammissibile.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, in caso di incidente sul cumulo delle pene, ha il potere e spesso il dovere di determinare concretamente la pena da espiare (accertare presofferto, formare nuovo cumulo) avvalendosi degli strumenti di cui all'art. 666 c.p.p.
- Se l'amministrazione (il pubblico ministero) corregge o reitera il provvedimento di esecuzione conformandosi alle indicazioni del giudice, il ricorso del PM volto a impugnare l'ordinanza del giudice può diventare privo di interesse e quindi inammissibile.
- L'interesse ad impugnare deve esistere al momento della decisione: un atto volontario del ricorrente che rimuove lo svantaggio contestato rende l'impugnazione inefficace e soggetta a declaratoria di carenza di interesse.
- La giurisprudenza consolidata distingue la natura amministrativa dell'ordine di esecuzione del PM dalla funzione giurisdizionale del rimedio di cui all'art. 670 c.p.p., la quale mira a fissare il contenuto effettivo dell'esecuzione e non si esaurisce in mere indicazioni teoriche.
- Nel valutare se proporre impugnazione, il PM o la parte interessata devono considerare la possibilità che l'adeguamento spontaneo del provvedimento o l'adozione di un nuovo atto amministrativo rendano la controversia priva di utilità pratica.
- Per far valere il proprio diritto in modo efficace, la parte che agisce in sede di incidente di esecuzione dovrebbe chiedere espressamente che il giudice compia tutti gli accertamenti necessari e formi il nuovo cumulo, evitando decisioni meramente direttive che possano essere successivamente eseguite dall'amministrazione e sottrarre materia all'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6756/2022 del 25/02/2022
- Sentenza penale · 25 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6757/2022 del 25/02/2022
- Sentenza penale · 25 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6758/2022 del 25/02/2022
- Sentenza penale · 25 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6759/2022 del 25/02/2022
- Sentenza penale · 25 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6760/2022 del 25/02/2022
- Sentenza penale · 25 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6761/2022 del 25/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →