Cassazione Civile, Ordinanza n. 33205/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un creditore, munito di titolo esecutivo, ha avviato un'espropriazione presso terzi contro un ente territoriale debitore, individuando come terzo pignorato la società concessionaria del servizio di tesoreria e riscossione. Il Tribunale adito nell'ambito della procedura esecutiva ha però declinato la competenza territoriale in favore di altro tribunale. Il creditore ha allora proposto ricorso per regolamento di competenza contro tale ordinanza, sostenendo implicitamente che la statuizione sulla competenza fosse censurabile con tale rimedio. La Corte di cassazione ha invece rilevato che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione non sono direttamente impugnabili con regolamento di competenza, neppure quando contengano una pronuncia sulla competenza; il mezzo corretto era l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e solo la sentenza resa sull'opposizione sarebbe stata poi impugnabile con regolamento di competenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza, ritenendo che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione contenente la declaratoria di incompetenza non sia direttamente impugnabile con tale strumento. Ha precisato che il controllo sulla competenza nell'esecuzione va veicolato mediante opposizione agli atti esecutivi e, solo all'esito della sentenza su tale opposizione, mediante regolamento di competenza. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché le parti intimate non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
dichiarazione del terzo pignorato
richiamato come norma che impone al terzo di rendere la dichiarazione nel pignoramento presso terzi
indicato come rimedio esclusivo per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, anche quando contengano una statuizione sulla competenza
art. 618, ultimo comma, c.p.c.
la sentenza che decide l'opposizione agli atti esecutivi non è impugnabile, ma resta soggetta a regolamento di competenza
richiamati come base normativa del regolamento di competenza esperibile contro la sentenza resa sull'opposizione
richiamato quale norma di raccordo che consente il regolamento di competenza sulla sentenza che definisce l'opposizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- I provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione non sono direttamente impugnabili con regolamento di competenza, anche se contengono una pronuncia espressa sulla competenza del giudice che li ha adottati.
- Per contestare la competenza affermata o negata in un atto del giudice dell'esecuzione, la parte deve proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; solo la sentenza che definisce tale opposizione può essere impugnata con regolamento di competenza.
- Nel processo esecutivo il controllo sulla competenza è mediato: non investe immediatamente l'ordinanza esecutiva, ma la decisione resa sull'opposizione agli atti esecutivi.
- La mancata utilizzazione del rimedio corretto determina l'inammissibilità del regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento esecutivo.
- La condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato può essere dichiarata quando ne ricorrano i presupposti processuali, anche in caso di inammissibilità del ricorso.
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