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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09317/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per una vicenda di estorsione ai danni di una persona offesa, deducendo due censure. Con il primo motivo ha sostenuto che i fatti avrebbero dovuto essere riqualificati come violenza privata e non come estorsione, assumendo l'insussistenza di un danno altrui. Con il secondo motivo ha contestato che la condotta fosse stata erroneamente ritenuta consumata, chiedendo la sussunzione del fatto nella forma tentata. Il ricorso riproduceva inoltre doglianze già formulate in appello e disattese dalla corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate entrambe le doglianze: quanto alla riqualificazione, ha richiamato il principio per cui la provenienza illecita del bene o della pretesa estorsiva non esclude né l'ingiustizia del profitto perseguito né la sussistenza del danno in capo alla vittima; quanto alla prospettata forma tentata, ha osservato che la ricostruzione dei giudici di merito, insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità, evidenziava una condotta minacciosa già idonea a limitare la libertà di autodeterminazione della persona offesa e a determinare il conseguimento dell'ingiusto profitto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    È la norma di riferimento per la contestazione di estorsione; la Corte ribadisce che la pretesa estorsiva può integrare il reato anche se collegata a un contesto illecito e che il profitto perseguito resta ingiusto.

  • art. 610 c.p.

    Invocato dal ricorrente come possibile diversa qualificazione giuridica dei fatti, ma la Corte esclude la riqualificazione in violenza privata perché la condotta è stata ritenuta estorsiva e consumata.

  • art. 591 c.p.p.

    Non citato nel testo.

Massime di principio

  • La provenienza illecita del bene o della pretesa avanzata dall'agente non esclude la configurabilità dell'estorsione, perché il profitto perseguito resta ingiusto e il danno alla vittima sussiste comunque.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito della ricostruzione fattuale se la motivazione della sentenza impugnata è logica e non contraddittoria.
  • La minaccia che incida sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa e consenta all'agente di ottenere l'ingiusto profitto realizza l'estorsione consumata, non il mero tentativo.
  • La riproposizione in cassazione di censure già dedotte e disattese in appello, quando non si confrontino con la motivazione della sentenza impugnata, conduce normalmente alla declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneViolenza privataImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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