Cassazione Civile, Ordinanza n. 04834/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2006 con cui erano stati recuperati a tassazione maggiori IRES, IVA e IRAP nei confronti di una società. Dopo il rigetto in appello sia dell'impugnazione dell'Ufficio sia di quella incidentale della contribuente, entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione, principale l'Agenzia delle Entrate e incidentale la società. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali prevista dalla legge n. 197 del 2022 e di avere versato quanto dovuto; ha inoltre depositato la documentazione richiesta. La Corte ha quindi verificato la ricorrenza dei presupposti normativi per dichiarare estinto il giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata della controversia e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha precisato che il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento, unitamente all'inserimento dell'atto impositivo nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, documentava la regolare definizione della lite e l'assenza di un diniego. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendolo applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197
«le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»
La norma impone, per la prosecuzione della definizione agevolata nel processo pendente, il deposito entro il termine indicato della domanda di definizione e della prova del pagamento degli importi dovuti o della prima rata.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
«nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione»
In presenza del deposito previsto dal comma 197, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto con il rito previsto dalla disposizione.
art. 1, commi 186 ss., L. 29 dicembre 2022, n. 197
Disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie richiamata come base normativa della chiusura della lite.
art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023
L'inserimento dell'atto impositivo nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate è valorizzato come elemento documentale della regolare definizione della controversia e della riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari pendenti, il deposito della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento di quanto dovuto, nei termini previsti dalla legge, consente la declaratoria di estinzione del processo.
- L'inserimento dell'atto impositivo nell'elenco trasmesso dall'Amministrazione finanziaria, in attuazione della disciplina sulla definizione agevolata, può costituire elemento idoneo a documentare la regolare chiusura della controversia, in assenza di diniego.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata non comporta automaticamente la condanna alle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la previsione speciale.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.
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