Cassazione Penale, Ordinanza n. 18981/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici e reiterativi rispetto a censure già disattese dai giudici di merito, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che il tema della non menzione era nuovo in cassazione. Conseguentemente ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I quattro motivi contestavano: 1) la configurabilità dei reati sotto il profilo del dolo e del nesso di causalità, sostenendo che la ricostruzione dei fatti non consentisse di ritenere integrata la responsabilità; 2) il medesimo profilo, con doglianze ritenute sostanzialmente ripetitive rispetto a quelle già esaminate in appello; 3) il trattamento sanzionatorio, in particolare il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 4) il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione. La Corte rileva che i primi due motivi non si confrontano con la doppia conforme e con la ricostruzione di merito, secondo cui l'imputato, per sottrarsi al controllo dei militari, si dava alla fuga e, una volta raggiunto, reagiva con violenza contro gli operanti, cagionando lesioni a un brigadiere dei Carabinieri. Il terzo motivo è ritenuto generico perché la motivazione sul trattamento sanzionatorio è considerata congrua. Il quarto motivo è inammissibile perché il beneficio della non menzione non era stato dedotto in appello e non può essere proposto per la prima volta in cassazione.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste da questa norma, in particolare le conseguenze economiche processuali.
le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato; la loro concessione richiede elementi positivamente valutabili, sicché è il diniego a non necessitare di specifica motivazione oltre i limiti della congruità.
art. 175 c.p.
il beneficio della non menzione, non essendo stato dedotto in appello, non può essere introdotto per la prima volta nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando vi sia una doppia conforme di merito, la censura sulla ricostruzione del fatto e sulla sussistenza del dolo o del nesso causale deve misurarsi con le argomentazioni concordi dei giudici di primo e secondo grado; altrimenti il motivo è generico.
- La contestazione del trattamento sanzionatorio deve essere sorretta da argomentazioni specifiche e non meramente assertive, soprattutto quando la motivazione di merito sia congrua anche se sintetica.
- Le circostanze attenuanti generiche non spettano automaticamente all'imputato: la loro concessione presuppone elementi positivamente apprezzabili, mentre il diniego è sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o della mancanza di motivazione.
- Non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione questioni o richieste di beneficio non devolute in appello.
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