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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35735/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza che confermava l'applicazione degli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. di Brindisi per il reato di traffico illecito di stupefacenti (d.P.R. 309/1990, artt. 73 commi 1 e 7-bis, 85 commi 1 e 3, 85-bis) per il periodo 17/07/2021-14/08/2021. La difesa ha presentato tre censure: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 273 c.p.p. in relazione alla gravità indiziaria, sostenendo che le intercettazioni fossero criptiche e prive di riferimenti espliciti e che i contatti con l'altro indagato non dimostrassero cessioni; (2) illegittimità per mancata riqualificazione in lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/1990, atteso che non sarebbero provate quantità, frequenza o continuità tali da escludere la lieve entità; (3) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e motivazione incongrua sulle esigenze cautelari, contestando l'uso del precedente del 16/08/2021 (arresto con sequestro di sostanze) come elemento a sostegno della misura e richiedendo valutazione del tempo trascorso e della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che le intercettazioni, pur criptiche, sono state ragionevolmente decodificate dai giudici di merito come riferite a numeri di dosi e quantitativi, e che non è richiesto un riscontro materiale per ciascuna conversazione. Ha respinto la richiesta di riqualificazione in lieve entità, valorizzando il numero e la continuità dei contatti, l'uso di linguaggio criptico, appuntamenti concordati e la rapida esauribilità delle richieste come indici di canali stabili di approvvigionamento. Ha ritenuto fondate le esigenze cautelari sulla base della continuità e professionalità dell'attività di spaccio, dei precedenti in giudicato (tra cui l'arresto del 16/08/2021) e del non lungo intervallo di tempo dalla commissione dei fatti. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma che disciplina la competenza e il procedimento del Tribunale per il riesame e la pronuncia sulle misure cautelari; richiamata perché il riesame ha confermato la misura del G.I.P.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    regola la motivazione dell'ordinanza di misura in ordine alla gravità indiziaria; i giudici di merito sono stati ritenuti aver fornito motivazione non illogica circa la gravità indiziaria basata sulle intercettazioni e sugli elementi di riscontro

  • art. 274 cod. proc. pen.

    disciplina le esigenze cautelari e i presupposti della misura; la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato le esigenze di prevenzione e protezione

  • art. 275 cod. proc. pen.

    indica le condizioni e i motivi per l'applicazione delle misure cautelari personali; interpretata dalla Corte come soddisfatta in ragione della continuità dell'attività e dei precedenti

  • art. 649 cod. proc. pen.

    norma sul divieto del bis in idem; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione perché i reati e le circostanze considerate non determinano identità di fatto/diritto tale da impedire l'utilizzo dell'arresto del 16/08/2021 come elemento valutativo

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, comma 5

    prevede la fattispecie attenuata per lieve entità; la Corte ha accettato la valutazione dei giudici di merito secondo cui non sussistono elementi oggettivi sufficienti per la riconduzione alla lieve entità, alla luce della continuità, del linguaggio criptico e della rapidità di esaurimento delle richieste

  • art. 85 e art. 85-bis d.P.R. 309/1990

    norme sui concorsi e sulle circostanze aggravanti/particolari richiamate nella contestazione iniziale; rilevanti per la qualificazione dei reati contestati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che dispone l'obbligo del condannato al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla parte ricorrente

Massime di principio

  • Conversazioni intercettate 'criptiche' possono costituire gravità indiziaria se i giudici di merito le decodificano coerentemente come riferimenti a quantità/dosi o modalità di approvvigionamento; non sempre è necessario un riscontro materiale per ciascun passaggio conversazionale
  • La qualificazione in 'lieve entità' ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/1990 non è automatica in assenza di indicazione quantitativa precisa: elementi come numero e frequenza dei contatti, linguaggio criptico, appuntamenti concordati e rapidità di esaurimento delle richieste possono escluderla
  • Precedenti penali anche con pena sospesa possono incidere sulle esigenze cautelari se emergono elementi che mostrano la ripresa o la continuità dell'attività illecita
  • Per confermare una misura cautelare il giudice deve motivare in modo concreto le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, pericolo di fuga, inquinamento delle prove), ma la valutazione può fondarsi su una pluralità di elementi indiziari anche se nessuno risulta singolarmente decisivo
  • La doglianza per presunta violazione del divieto di bis in idem richiede verifica dell'identità materiale e giuridica dei fatti: non ogni evento processuale anteriore o contemporaneo impedisce l'uso di quel fatto come elemento di valutazione se le fattispecie non sono coincidenti

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