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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36979/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia trae origine da un'opposizione proposta dal Ministero della Giustizia contro il decreto della Corte d'appello di Perugia che aveva riconosciuto a più soggetti un indennizzo ex L. n. 89 del 2001 per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare relativa a una ditta individuale. La Corte territoriale aveva stimato una durata complessiva della procedura di 24 anni e 2 mesi, ritenendo ragionevole un termine di 6 anni e quindi indennizzabili 18 anni. Il Ministero deduceva in ricorso per cassazione la violazione dell'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89 del 2001, sostenendo che, nel determinare il valore della causa ai fini della quantificazione dell'indennizzo, si sarebbe dovuto tenere conto non già dell'intero credito ammesso al passivo, ma soltanto della parte residua rimasta insoddisfatta dopo i riparti parziali e gli eventuali acconti ottenuti nel corso della procedura. Secondo il ricorrente, l'indennizzo non poteva eccedere il valore del diritto effettivamente rimasto in contestazione nel periodo di ritardo. I controricorrenti chiedevano il rigetto e sostenevano l'infondatezza del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la questione relativa alla necessità di parametrarsi al solo credito residuo, dopo i riparti parziali, non risultava trattata nel decreto impugnato né adeguatamente dedotta in sede di opposizione con specifica indicazione degli atti processuali in cui sarebbe stata prospettata. Inoltre, il ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti per verificare in concreto, per ciascun creditore, l'ammontare del credito ammesso al passivo e delle somme già percepite. Ne è derivato il rigetto in rito del ricorso, con condanna del Ministero al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti, distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 2-bis, comma 3, L. n. 89 del 2001

    La misura dell'indennizzo per irragionevole durata non può eccedere il valore della causa o, se inferiore, il valore del diritto accertato; la censura sul valore da assumere richiede però che la questione sia stata previamente dedotta e risulti dagli atti di merito.

  • L. n. 89 del 2001

    Legge richiamata quale fondamento della domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del processo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in via implicita nella logica dell'onere di allegazione e prova della questione nuova e dei fatti rilevanti; il ricorrente deve consentire il controllo ex actis della deduzione svolta nei gradi di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che introduca una questione nuova, fondata su accertamenti di fatto, se essa non risulta trattata nella sentenza impugnata né specificamente dedotta nei precedenti gradi di merito.
  • Chi deduce in cassazione una questione non esaminata dal giudice di merito ha l'onere di indicare non solo di averla prospettata in precedenza, ma anche l'atto o lo scritto difensivo in cui ciò è avvenuto, così da consentire il controllo ex actis della Corte.
  • In materia di equa riparazione, la determinazione del parametro economico rilevante richiede la puntuale allegazione dei dati fattuali necessari; una censura generica, priva di indicazione delle somme ammesse al passivo e di quelle effettivamente percepite, è inammissibile.
  • La verifica del valore della causa o del diritto rilevante ai fini dell'indennizzo non può essere svolta in sede di legittimità se comporta nuovi accertamenti di merito non già compiuti dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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