Cassazione Penale, Sentenza n. 19604/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'assise d'appello di Palermo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza difensiva di applicazione della disciplina della continuazione tra: a) la sentenza n. 30/2021 (condanna per due omicidi commessi il 17/11/1999 e il 26/10/2000) e b) altre sentenze irrevocabili per estorsione aggravata e per associazione mafiosa (ordini di esecuzione 473/2014, 191/2016, 1388/2019, 466/2022). Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., sostenendo che le sentenze e gli ordini di esecuzione dimostravano l'esistenza di un unico disegno criminoso e la riconducibilità di tutti i reati alla continuità del programma mafioso (ruolo di reggente, ordini per gli omicidi, sistematicità di estorsioni e altri reati).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione: il Giudice dell'esecuzione aveva fornito motivazione adeguata e dettagliata per escludere la continuazione tra i reati contestati. In particolare, dalla lettura delle sentenze era emerso che i due omicidi erano determinati da ragioni contingenti e non programmati "ab origine" come espressione del progetto associativo; similmente le estorsioni aggravate non risultavano pianificate nel medesimo unico disegno criminoso che giustificasse la continuazione automatica. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non basta la strumentalità dei reati all'attività associativa per riconoscere la continuazione: occorre che i reati siano prevedibili e programmati sin dall'origine dell'associazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma citata nel quadro dei reati ascritti (concorso), ma non oggetto di interpretazione decisiva: impiegata per contestare il concorso di persone nei reati
Richiamato in relazione all'imputazione per omicidio in concorso; la Corte non modifica la portata della norma ma valuta l'elemento soggettivo e la causale degli omicidi
Norma che definisce il reato di omicidio; utilizzata per qualificare le condanne oggetto di verifica sulla riconducibilità al programma associativo
Aggravante per reati commessi con metodo mafioso; richiamata per la qualificazione delle estorsioni/reati aggravati, ma non sufficiente di per sé ai fini della continuazione
Richiamato in relazione agli omicidi aggravati dal metodo mafioso; la Corte ha sottolineato che l'aggravante associativa non implica automaticamente programmazione 'ab origine' dei singoli omicidi
Norma sulla continuazione: il ricorrente lamentava la sua violazione. La Corte ha applicato il principio secondo cui la continuazione richiede l'esistenza di un unico disegno criminoso prevedibile 'ab origine' e ha ritenuto che tale requisito non era dimostrato
Norma che disciplina il sindacato del giudice dell'esecuzione sulle istanze in materia di continuazione; la Corte ha ritenuto che il Giudice dell'esecuzione avesse adeguatamente assolto il suo onere motivazionale e che non vi fosse violazione procedurale
Massime di principio
- La continuazione (art. 81 c.p.) richiede la dimostrazione di un unico disegno criminoso 'ab origine': non è sufficiente che i reati siano funzionali o strumentali all'attività di un'associazione criminoso per riconoscerla automaticamente.
- Gli omicidi commessi nell'ambito territoriale o temporale di una guerra di mafia possono comunque essere esclusi dalla continuazione se la loro causale è contingente, estemporanea o non prevedibile al momento della costituzione/adesione all'associazione.
- Il giudice dell'esecuzione ha ampia discrezionalità valutativa nella ricostruzione della sussistenza della continuazione; il riesame in sede di legittimità è limitato al controllo della congruità e dell'adeguatezza della motivazione, non a una nuova valutazione dei fatti.
- La semplice presenza di condanne per reati commessi in ambito associativo non crea un automatismo per riconoscere la continuazione con altre sentenze: occorre valutare causalità, modalità, sistematicità e prevedibilità degli eventi criminali rispetto al programma associativo.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva è utile allegare elementi probatori chiari e specifici (es. pronunce che esplicitano il nesso programmatorio, dichiarazioni di collaboratori che individuino ordini e intenzioni programmatiche anteriori), nonché motivazioni che colleghino temporalmente e funzionalmente i reati al progetto criminoso iniziale.
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