Cassazione Penale, Ordinanza n. 15584/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per cessione di sostanza stupefacente, deducendo due censure. Con il primo motivo ha lamentato violazione di legge e dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che nelle intercettazioni valorizzate dai giudici di merito non vi fosse prova che si parlasse effettivamente di stupefacente, né fossero chiarite qualità e quantità della sostanza, anche perché non vi erano stati sequestri o perquisizioni. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che non vi fosse prova che l'espressione "mezza macchina" indicasse mezzo chilogrammo di droga.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa al giudice di legittimità, e che comunque non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato le conversazioni intercettate, il ruolo diretto dell'imputato nei contatti con gli acquirenti e la consegna di "mezza macchina" dietro richiesta di pagamento. Ha inoltre rilevato che si era in presenza di doppia conforme, con possibilità di lettura unitaria delle motivazioni di primo e secondo grado. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha giudicato parimenti inammissibile perché riproduttivo di una doglianza già disattesa dal giudice di merito, il quale aveva effettuato una valutazione complessiva del caso escludendo i presupposti dell'art. 73, comma 5, in ragione dell'inserimento dell'imputato in un circuito criminale dedito allo spaccio di rilevanti quantitativi di hashish e dell'azione in concorso con altro soggetto stabilmente disponibile di notevoli quantità di stupefacente. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura che mira a contestare la valutazione delle prove non può trasformarsi in una richiesta di nuova lettura del compendio probatorio da parte della Cassazione, se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 73, co. 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per cessione di sostanza stupefacente, nella specie hashish in quantitativi non inferiori a 500 grammi secondo l'accusa recepita nei giudizi di merito.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
L'ipotesi lieve va esclusa mediante valutazione complessiva del fatto concreto quando emergano indici di non lieve entità, quali inserimento in un circuito criminale, spaccio di quantitativi rilevanti e concorso con soggetti stabilmente disponibili di droga.
Richiamato, in generale, quale disciplina del traffico/cessione di stupefacenti e della possibile qualificazione lieve del fatto.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è preclusa la rilettura del compendio probatorio e la sostituzione della ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito con una diversa lettura ritenuta più plausibile dal ricorrente.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già esaminate in appello non integra una critica argomentata idonea a superare la decisione di merito.
- In presenza di doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente come unico corpo decisionale, con rafforzata esigenza per il ricorrente di individuare specifiche fratture logiche o giuridiche tra le due motivazioni.
- L'ipotesi lieve in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva del fatto concreto e può essere esclusa quando emergano elementi sintomatici di inserimento in un circuito criminale, gestione di quantitativi significativi e stabile disponibilità di droga.
- La qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non può fondarsi su singoli elementi isolati, ma su un apprezzamento globale degli indici di offensività e gravità del fatto.
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