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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4273/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

HDI aveva risarcito i terzi danneggiati (neonati lesi in un parto) per euro 1.502.442 e poi ha agito in regresso contro la Sompo (e la Berkshire quale cessionaria del portafoglio) sostenendo che il medico responsabile era anch'esso assicurato dalla Sompo, configurando così un'assicurazione plurima ai sensi dell'art. 1910 c.c. La controversia verteva in particolare sulla misura del regresso: la Sompo sosteneva che la ripartizione dovesse avvenire in proporzione ai massimali assicurati (Sompo: massimale 1.549.370,70; HDI: massimale 5.165.000), mentre HDI sosteneva che la ripartizione dovesse essere proporzionale all'indennizzo concretamente dovuto da ciascun assicuratore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Sompo e della Berkshire. Ha stabilito il principio di diritto secondo cui, nell'assicurazione plurima, il diritto di regresso dell'assicuratore che ha pagato l'intero indennizzo spetta in misura proporzionale all'indennizzo contrattualmente dovuto da ciascun altro assicuratore (e non in proporzione ai relativi massimali). La Corte ha motivato la scelta con interpretazione letterale (la norma fa riferimento alle "indennità dovute"), finalistica e logica (problemi pratici ed ingiustizie col criterio del massimale, e difficoltà con massimali illimitati). Le spese di cassazione sono state compensate fra le parti.

Norme richiamate

  • art. 1910 c.c.

    riferimento alle "indennità dovute" (comma quarto)

    La Corte interpreta il quarto comma nel senso che la misura del regresso va calcolata in proporzione all'indennizzo concretamente dovuto da ciascun assicuratore, moltiplicando il danno per l'indennizzo dovuto dal singolo e dividendo per la somma degli indennizzi dovuti da tutti gli assicuratori

  • art. 1891 c.c.

    menzione di "per conto altrui"

    Usata per qualificare la polizza stipulata dalla struttura sanitaria come eventualmente stipulata anche per conto del medico, rilevante per configurare l'assicurazione plurima

  • art. 2560 c.c., secondo comma

    La Corte osserva che la cessione del portafoglio assicurativo non equivale automaticamente alla cessione dell'intera azienda e che, in mancanza di patti, non è scontato che si trasferisca automaticamente il debito di regresso; tuttavia la questione non è stata decisa nel merito per assenza di impugnazione

  • art. 1911, 1915, 1916, 1917, 1930 c.c.

    Richiamati come parte del contesto terminologico del capo sulle assicurazioni, in particolare per mostrare l'uso coerente del termine "indennità" come indicatore dell'indennizzo effettivamente dovuto

  • art. 2742, 2767, 2952 c.c.

    Richiamati come ulteriori attestazioni dell'uso del termine "indennità" nella normativa civile

  • art. 92 c.p.c.

    Applicato per la compensazione integrale delle spese processuali in considerazione della novità e del contrasto dottrinale della questione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (e comma 1-bis)

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per un possibile ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti, se dovuto

Massime di principio

  • In caso di assicurazione plurima, il regresso dell'assicuratore che ha pagato l'intero indennizzo si calcola in proporzione all'indennizzo contrattualmente dovuto da ciascun altro assicuratore (non in base ai massimali).
  • Il criterio del massimale può produrre risultati iniqui o inapplicabili (es. massimale illimitato, franchigie, sottoassicurazione) e quindi non è il criterio preferibile per ripartire il regresso tra assicuratori.
  • Occorre determinare l'indennizzo concretamente dovuto da ciascun assicuratore (in base ai singoli contratti) per applicare la proporzione: quota = danno × indennizzo dovuto dal singolo / somma degli indennizzi dovuti da tutti.
  • Quando vi siano cessioni di portafoglio occorre verificare la legge applicabile e gli effetti della cessione sul trasferimento dei debiti contrattuali (la mera cessione di polizze non trasferisce automaticamente tutti gli aspetti tipici di una cessione d'azienda se non previsto).
  • Se la questione è giuridicamente nuova o dottrinalmente contrastata, è possibile che il giudice compensi le spese processuali.

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