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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4245/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente (acquirente) deduceva che la Corte d'appello avesse errato nel qualificare la fattispecie esclusivamente alla stregua dell'art. 1497 c.c. (mancanza di qualità essenziali) e nel ritenere come unico rimedio la risoluzione, escludendo la possibilità di ottenere la riduzione del prezzo o il risarcimento del danno richiesti in via principale. Inoltre censurava la mancata considerazione della volontà di conservazione del contratto espressa dall'ordine delle domande e contestava questioni processuali relative alla qualificazione della domanda di risoluzione (art. 112 c.p.c.). La Corte ha esaminato la natura dei rimedi per vizi e difetto di qualità e la funzione dell'azione giudiziaria atipica rispetto ai rimedi tipizzati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'acquirente possa chiedere la riduzione del prezzo anche nelle fattispecie contemplate dall'art. 1497 c.c., in considerazione della natura flessibile dei rimedi e della possibilità per l'attore di delineare l'ordine dei propri bisogni di tutela. I restanti motivi sono stati assorbiti. La sentenza di appello è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1492 c.c.

    l'art. 1492 c.c. consente al compratore di chiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto (ove non esclusa dagli usi per determinati vizi) oppure la riduzione del prezzo, ma solo ove i vizi accertati risultino contenuti nei limiti di usuale tollerabilità.

    Tradizionalmente disciplina il rimedio per vizi consentendo risoluzione o riduzione del prezzo; la Corte tuttavia riconosce che il rimedio della riduzione può essere applicato anche in casi di difetto di qualità quando l'acquirente intende mantenere il vincolo contrattuale e la valutazione di fatto lo consente.

  • art. 1497 c.c.

    laddove la cosa venduta non abbia le qualità essenziali per l'uso a cui è destinata

    Normalmente implica la risoluzione per inidoneità; la Corte afferma però che la qualificazione ex art. 1497 non esclude automaticamente la possibilità di domandare la riduzione del prezzo: occorre una valutazione fattuale sulla gravità dei difetti e sulla commerciabilità/uso della cosa.

  • art. 1490 c.c.

    Riferimento generale ai 'vizi' della cosa; la Corte ricorda la contiguità normativa e funzionale tra vizi (art.1490/1492) e mancanza di qualità (art.1497), superando una visione rigida e prescrittiva dei rimedi.

  • art. 1353 c.c.

    Citato in relazione alla tesi della venditrice circa l'avveramento di una condizione risolutiva; la Corte segnala la differenza tra condizione e clausola risolutiva e i profili processuali collegati alla qualificazione della domanda.

  • art. 1456 c.c.

    clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

    Ricorre nel dialogo processuale sulla diversa natura della domanda di risoluzione (clausola risolutiva vs. condizione); questioni di qualificazione influenzano l'esame processuale, ma non possono impedire che il giudice valuti la domanda principale volta al mantenimento del contratto.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato indirettamente nella ricostruzione giurisprudenziale; può essere invocato in casi di grave difetto per ottenere la risoluzione per inadempimento, ove pertinente.

  • art. 1512 c.c.

    Menzi one tra le norme che regolano difetto di funzionamento; rientra nella costellazione normativa che regola i rimedi per la cosa non conforme.

  • art. 112 c.p.c.

    violazione dell'art. 112 c.p.c.

    Rinvio alle questioni di qualificazione delle domande e alla corretta impostazione processuale: la Corte ritiene che (salvo specifiche esclusioni) il giudice non debba precludere la valutazione delle domande nell'ordine voluto dall'attore.

  • art. 100, artt. 113 e 115 c.p.c.

    Richiamati in rapporto a censure sulla ammissibilità di motivi di appello e sulla regola dell'interesse ad impugnare; la Cassazione ha assorbito tali doglianze alla stregua della decisione sul merito.

Massime di principio

  • La distinzione normativa tra vizi (art. 1490-1492) e mancanza di qualità essenziali (art. 1497) non è rigida: il giudice deve operare una valutazione fattuale della gravità dei difetti e della commerciabilità/uso della cosa per individuare il rimedio più idoneo.
  • L'acquirente può chiedere la riduzione del prezzo (o il risarcimento) anche quando la fattispecie rientri formalmente nell'art. 1497 c.c., se intende mantenere il vincolo contrattuale e la valutazione tecnica lo consente.
  • L'ordine delle domande proposto dall'attore va rispettato: il giudice non deve sostituirsi all'attore nel determinare la scala dei bisogni di tutela, salvo che ciò sia incompatibile con i fatti accertati.
  • Quando i difetti sono tali da rendere la cosa del tutto inidonea all'uso, la risoluzione resta il rimedio più coerente; la scelta tra risoluzione e mantenimento con riduzione del prezzo dipende dalla concreta gravità dei vizi e dalla eliminabilità o meno degli stessi.
  • Le conclusioni dipendono in larga parte dall'accertamento tecnico (CTU) e dalla valutazione di fatto: la prova peritale è decisiva per stabilire se la riduzione del prezzo sia ragionevole o se imporre la risoluzione.
  • Eventuali eventi sopravvenuti (es. fallimento del venditore) possono influire sulle preferenze del compratore circa il rimedio da perseguire e sulle conseguenze pratiche della restituzione del prezzo.

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