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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4251/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, dopo la risoluzione del preliminare disposta in primo grado e la ritenzione di una penale originaria di €413.000 (20% del prezzo), aveva ridotto la penale a €206.500. Le società deducevano omessa o contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 1382 e 1384 c.c. (clausola penale ed eccessiva onerosità) nonché l'erroneo impiego della disposizione dell'art. 134 d.lgs. 163/2006: sostenevano che la Corte d'appello aveva indebitamente ritenuto un "adempimento parziale" basandosi sulla disponibilità finanziaria (acconti) della promittente venditrice e/o avesse assunto riferimenti tipici dell'appalto per limitare l'interesse all'adempimento al 10%, mentre i pagamenti sarebbero stati restituiti o comunque non più nella disponibilità della venditrice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi ritenendo inammissibili le doglianze: ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente valutato, ai fini della riduzione equitativa ex art. 1384 c.c., sia l'adempimento parziale (inteso come la lunga disponibilità per la venditrice degli acconti versati), sia il confronto tra la penale e l'utile che ragionevolmente l'impresa avrebbe potuto conseguire dalla regolare esecuzione (assumendo un parametro prudenziale del 10% quale riferimento di mercato, tratto dall'art. 134 d.lgs. 163/2006 solo a titolo indicativo e non per assimilare il contratto di vendita all'appalto). Si è ribadito il potere di apprezzamento del giudice del merito circa l'eccessività della penale, incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione. I ricorsi sono stati pertanto rigettati; le due ricorrenti sono condannate in solido alle spese di giudizio e al rimborso alla parte controricorrente di €7.000 oltre accessori; è inoltre disposto l'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.p.r. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1384 c.c.

    Consente al giudice di ridurre equitativamente la penale se manifesta eccessività; la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento e della situazione contrattuale sia parametro decisivo e di esclusiva competenza del giudice di merito

  • art. 1382 c.c.

    Norma sulla clausola penale utilizzata come riferimento normativo dai ricorrenti; la Corte ha considerato le doglianze generiche rispetto alla valutazione del merito

  • art. 134 d.lgs. 163/2006

    Richiamato dalla Corte d'appello come parametro indicativo (percentuale del 10% quale riferimento prudenziale di utile nel settore delle costruzioni) e non come fonte per assimilare il contratto di vendita al contratto d'appalto

  • art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 (e art. 1bis)

    Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte delle ricorrenti, di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato per il giudizio di cassazione

Massime di principio

  • La valutazione sull'eccessività della clausola penale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Cassazione non interviene se la decisione è motivata secondo i parametri dell'art. 1384 c.c. (interesse del creditore e situazione contrattuale concreta).
  • Il concetto di "adempimento parziale" può essere considerato non solo in senso formale (prestazioni effettivamente eseguite) ma anche in termini economici e patrimoniali, valutando la disponibilità e l'utilizzo dei pagamenti in acconto da parte del beneficiario per un arco di tempo rilevante.
  • L'uso di disposizioni di settore (es. norme sull'appalto) può essere legittimo come parametro comparativo per individuare utili o margini di mercato, purché non si tratti di un'inesatta assimilazione giuridica della fattispecie; la ratio normativa può essere ripresa a titolo di riferimento argomentativo.
  • Chi contesta la riduzione della penale deve provare in modo preciso i profili di errore logico-giuridico nella motivazione del giudice di merito; semplici rilievi di sovrapposizione dell'apprezzamento della parte non sono sufficienti in sede di legittimità.
  • In presenza di operazioni societarie (scissioni, cessioni) che coinvolgono il beneficiario dei pagamenti, è necessario documentare la concreta disponibilità o la restituzione dei fondi per incidere sulla valutazione giudiziale circa l'adempimento o la perdita di disponibilità da parte del venditore.

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