Cassazione Civile, Sentenza n. 4171/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla risoluzione di un contratto preliminare di compravendita (15-1-2001) relativo a una porzione di terreno di mq. 40.000. Garden House (promissaria acquirente) aveva contestato l'inadempimento delle promittenti venditrici per aver omesso di consentire l'individuazione e il frazionamento della porzione oggetto del preliminare; le venditrici avevano chiesto in riconvenzionale la risoluzione per inadempimento della promissaria acquirente e la retentione della caparra. I giudici di merito, dopo vari gradi e una pronuncia della Cassazione che ha disposto rinvio, nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha ritenuto che Garden House fosse inadempiente per ritardo nell'incaricare il tecnico e per non aver convocato le venditrici dal notaio dopo il completamento della pratica, ravvisando l'importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. Garden House ha impugnato in Cassazione, censurando omissioni di motivazione, errata valutazione della buona fede e erronea esclusione della chiamata in causa di Benedetto Mobilio; ha anche sollevato questioni processuali relative alla partecipazione di ENS Solar Five s.r.l. e alla cancellazione di trascrizioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Garden House, dichiarato assorbito e/o rigettato il ricorso incidentale, e ha condannato Garden House alla rifusione delle spese di giudizio a favore delle controricorrenti Galasso e Rezza e del controricorrente Ferrario; ha compensato le spese tra Garden House e Ens Solar Five S.r.l. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi principali (mancata specificità, improcedibilità di rivalutazione dei fatti in Cassazione, assenza di richiesta di nuove prove nel giudizio di rinvio) e ha confermato l'orientamento del giudice del rinvio che aveva individuato plurimi inadempimenti della promissaria acquirente. In dispositivo la liquidazione delle spese di legittimità è: Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.500,00 per compensi, oltre percentuali e iva, con ordine relativo al contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 4 del contratto preliminare (clausola contrattuale)
“le operazioni di individuazione del fondo e per la determinazione dei confini e l’apposizione dei termini, dovranno essere completate entro e non oltre 3 giorni prima della data fissata per la stipulazione dell’atto definitivo di compravendita, redigendo il frazionamento, che sarà a cura e spese della parte promittente acquirente che nominerà anzitempo un proprio esperto che procederà ad effettuare le operazioni di frazionamento del fondo”
La Corte ha richiamato la clausola per valutare le obbligazioni negoziali: sebbene la parte acquirente avesse l'onere di curare il frazionamento, il giudice del rinvio ha ritenuto che Garden House abbia comunque agito tardivamente nell'incaricare il tecnico e nel non convocare le venditrici per il rogito, integrando inadempimento rilevante.
art. 2932 c.c.
Norma richiamata in relazione alla pronuncia costitutiva di trasferimento della proprietà: la Corte e i giudici di merito hanno valutato se ricorressero i presupposti per trasferire l'immobile ai sensi dell'art. 2932; la pronuncia della Corte d'appello in sede di rinvio è stata comunque valutata alla luce degli elementi di inadempimento.
art. 1455 c.c.
Il giudice del rinvio ha applicato il criterio dell'importanza dell'inadempimento per decidere sulla risoluzione del preliminare: ha ritenuto che la pluralità di ritardi e omissioni da parte della promissaria acquirente integrasse l'importanza dell'inadempimento ai sensi dell'art.1455.
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
La Cassazione ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità: non sono ammesse in cassazione contestazioni che in realtà chiedono una rivalutazione del fatto; i motivi devono essere specifici e attinenti ai vizi di diritto motivati dall'art.360.
art. 366 c.p.c. (specificità dell'impugnazione)
La Corte ha richiamato l'obbligo di specificità delle censure in cassazione: la ricorrente non ha specificato richieste precise circa ammissione di prove nel giudizio di rinvio, rendendo inammissibili alcuni motivi.
art. 1175 c.c. e art. 1375 c.c. (dovere di diligenza e buona fede)
Richiamati nelle censure della ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze riguardassero valutazioni di fatto (comportamenti cronologici e collaborativi) sottratte al sindacato di legittimità; dunque non c'è stata violazione di principi di buona fede rilevabile in sede di cassazione.
art. 111, 344, 269 c.p.c. (intervento del terzo e chiamata in causa)
La Corte ha escluso la fondatezza della censura riguardante la chiamata in causa di Benedetto Mobilio: Mobilio non risultava parte nei precedenti gradi o nel giudizio di cassazione, e la sua posizione era stata assorbita dalla successiva vicenda (cessione a Ens), impedendo la chiamata in causa nel giudizio di rinvio secondo la ricostruzione processuale.
art. 2668 c.c. (cancellazione delle trascrizioni)
La censura incidentale sulla richiesta di cancellazione delle trascrizioni è stata dichiarata inammissibile per carenza di allegazione circa l'effettiva esecuzione delle trascrizioni e per mancanza di specificità.
art. 92 cod. proc. civ. (spese di lite) nella formulazione antecedente alla legge n. 263/2005
La Corte ha ritenuto non censurabile la scelta del giudice del rinvio di compensare le spese tra alcune parti, richiamando la regola di applicazione della disciplina vigente alla data di notificazione dell'atto introduttivo (2001) e la discrezionalità motivata del giudice.
art. 13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 (contributo unificato)
La Corte ha disposto l'applicazione della norma ai fini dell'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato da parte delle società ricorrenti, in ragione dell'esito del giudizio.
norme processuali varie: artt. 91, 92, 99, 112, 111, 384, 392, 393 c.p.c.
Richiamate nelle censure incidentali; la Corte ha esaminato la congruità delle statuizioni procedurali (compensazione spese, ammissione di terzi, nullità) e le ha ritenute o inammissibili o insussistenti alla luce delle regole di rito e dei fatti processuali.
giurisprudenza citata (es. Cass. sez. U 26-8-2019 n.21690; Cass. 18823/2017; Cass. 22718/2014 e altre)
La Corte ha applicato i precedenti giurisprudenziali per affermare limiti alla chiamata in causa del successore e per confermare che l'ammissione al concordato non priva della capacità processuale di stare in giudizio.
Massime di principio
- In sede di rinvio dopo cassazione il giudice di merito non è tenuto a svolgere istruttorie non richieste: le parti devono proporre espressamente e tempestivamente le istanze probatorie nel giudizio di rinvio o si considerano rinunciate.
- La Corte di legittimità non può essere usata per riaprire la valutazione del fatto o per chiedere una diversa lettura delle prove: i motivi in cassazione devono indicare vizi di diritto e rispettare il requisito di specificità (art.360 e art.366 c.p.c.).
- Nel preliminare di vendita con obblighi tecnici (es. frazionamento) occorre rispettare e dimostrare tempestività nell'adempimento delle attività poste a carico; ritardi plurimi e la mancata convocazione per il rogito possono integrare l'importanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione ex art.1455 c.c.
- La clausola contrattuale che assegna alla promissaria acquirente l'onere del frazionamento non esclude comunque che la sua tardiva esecuzione o omissione possa essere valutata come inadempimento rilevante se impedisce la conclusione del definitivo.
- La chiamata in causa del successore (acquirente interposto) è limitata se il terzo non è stato parte nei precedenti gradi: l'esistenza di atti successivi (cessioni) può incidere sulla legittimazione a chiamare in causa e sulla rilevanza processuale.
- L'ammissione al concordato preventivo non comporta automaticamente la perdita della capacità processuale: il debitore ammesso può in molti casi esercitare ed opporsi alle azioni, salvo diverse limitazioni previste dal procedimento concordatario.
- Sulle spese processuali il giudice del rinvio applica la disciplina valida alla data di notificazione dell'atto introduttivo del primo grado e può compensare le spese se le ragioni risultano logicamente motivate.
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