Cassazione Civile, Sentenza n. 4164/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato il lodo arbitrale (depositato 15-2-2012) che condannava Serileasing al pagamento di corrispettivi per lavori extracontrattuali (Euro 113.525,94 fino a novembre 2005, Euro 66.931,06 da dicembre 2005 a giugno 2008, Euro 8.715,50 per pulizie) con detrazione di penale e liquidazione delle spese. Serileasing deduceva: nullità del lodo per ultrapetizione e violazione degli artt.112 e 115 c.p.c.; omissione di pronuncia su eccezione di compensazione (transazione/compensazione richiamata nel SAL n.2) e su domanda riconvenzionale; omesso esame di fatti decisivi; violazioni nelle quantificazioni penale e spese; e applicazione erronea della disciplina dell'art.829 c.p.c. (nuova vs previgente). Chiedeva annullamento del lodo e riforma della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato l'applicazione dell'art. 829 c.p.c. nella formulazione previgente al d.lgs. 40/2006 (per clausola compromissoria stipulata 27-5-2005) e ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi in quanto: le censure basate su norme processuali (artt.112,115 c.p.c. ecc.) non possono, di per sé, giustificare la nullità del lodo salvo che la clausola arbitrale avesse espressamente imposto il rispetto delle regole del codice di procedura; il sindacato in sede di impugnazione del lodo è limitato alla fase rescindente (nullità) e non consente la rivalutazione dei fatti o delle prove decise dagli arbitri; le omissioni di pronuncia e le presunte lacune motivazionali non erano tali da configurare nullità; l'esistenza della presunta compensazione/ transazione (SAL n.2) era questione di fatto rimessa agli arbitri e non riconsiderabile; la riduzione d'ufficio della penale e la ripartizione delle spese non determinavano nullità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, Serileasing condannata al pagamento delle spese di giudizio di cassazione a favore di Gruppo Zeppieri; non è stata pronunciata condanna ex art.96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 829 c.p.c. (previgente, comma 2)
l'impugnazione per nullità del lodo è ammessa "se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le norme di diritto"
Si applica la formulazione previgente perché la clausola compromissoria è anteriore alla riforma del 2006; la violazione di norme di diritto riferita a iudicando è sindacabile ma la denuncia non può trasformarsi in rivalutazione dei fatti o delle prove; le norme processuali in quanto tali non costituiscono normalmente motivo di nullità del lodo salvo diversa pattuizione
È norma processuale; la Corte ha ritenuto che la deduzione della sua violazione, senza specifica pattuizione secondo cui la clausola arbitrale imponeva il rispetto del codice, non giustifica la nullità del lodo
Non può essere invocata come regola di merito per annullare il lodo; contestazioni sulla valutazione delle prove o su presunte lacune motivazionali non configurano automaticamente inosservanza di norme di diritto
Richiamato come limite inderogabile: gli arbitri devono rispettare il principio del contraddittorio; tuttavia la gestione procedurale degli arbitri è largamente negozialmente rimessa alla loro discrezionalità
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 5)
Regole di legittimità per il ricorso per cassazione: la Corte ricorda i limiti di sindacato, in particolare che l'art.360 n.5 (omesso esame di fatto decisivo) non può trasformare il riesame delle prove in valutazione di fatto
d.lgs. 2-2-2006 n. 40 (art. 24) - novellazione art. 829
La riforma non si applica al caso perché la clausola compromissoria è antecedente alla novella; la Corte precisa la corretta norma applicabile
Richiesta dalla resistente per condanna per lite temeraria; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per applicarlo
Norme sul riparto delle spese: la loro eventuale violazione da parte del collegio arbitrale non costituisce di per sé motivo di nullità del lodo
art. 329, 360, 366 c.p.c. (richiamati nel procedimento)
Richiamati come riferimenti processuali per i vari motivi di impugnazione e per la specificità richiesta nelle deduzioni in cassazione (art.366)
Massime di principio
- Il sindacato giudiziale sul lodo arbitrale in sede di impugnazione è molto limitato: il giudice d'appello (e la Cassazione in sede di controllo della sentenza di impugnazione) verifica soltanto la sussistenza di nullità e non può sostituirsi agli arbitri nella valutazione dei fatti e delle prove.
- La mera violazione di disposizioni processuali, in assenza di una specifica previsione nella clausola compromissoria che richieda il rispetto delle regole del codice di procedura civile, non costituisce di per sé causa di annullamento del lodo.
- Le censure che chiedono una diversa valutazione della prova (es. esistenza di una transazione o di una compensazione) sono inammissibili se mirano a rimettere in discussione valutazioni fattuali proprie del collegio arbitrale.
- Affermare che un motivo di impugnazione è inammissibile perché attiene a questioni di fatto o a valutazioni probatorie è coerente quando la decisione arbitrale offre rationes decidendi alternative, una delle quali sia autonoma e sufficiente a sostenere il risultato.
- L'accettazione dei lavori da parte del committente (verbale di fine lavori, collaudo, ecc.) può essere elemento decisivo che obbliga al pagamento, indipendentemente da contestazioni sull'autorità del direttore dei lavori.
- La riduzione d'ufficio della penale da parte degli arbitri è possibile; la censura sulla congruità della penale assume natura probatoria e non è idonea a determinare la nullità del lodo se non inserita in un quadro di violazione di legge concretamente provata.
- La contestazione del riparto delle spese di arbitrato normalmente non determina nullità del lodo; la parte che si duole di tale riparto deve dimostrare una specifica violazione di legge prevista come causa di annullamento.
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