Cassazione Penale, Sentenza n. 17556/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna, a seguito di giudizio abbreviato, per appropriazione del portatessere contenente una carta bancomat e per i prelievi fraudolenti per complessivi euro 2.000. Borghardt ha dedotto vizi di notifica del decreto di citazione per l'appello (artt. 178 e 179 c.p.p.), nonché vari vizi di motivazione e di applicazione delle norme penali: contestazione dell'aggravante della destrezza (art. 625 c.p.), mancato nesso teleologico tra reati (art. 61 c.p.), applicazione non moderata delle circostanze aggravanti (art. 63 c.p., comma 4) e motivazione sulla recidiva ritenuta contraddittoria (art. 99 c.p.). Popescu ha dedotto un unico vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che le sue ammissioni avessero contribuito in modo decisivo alla ricostruzione dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Borghardt Gabriel per il primo motivo, rilevando la nullità assoluta delle notifiche del decreto di citazione per il giudizio d'appello: la notifica all'imputato era stata eseguita presso il precedente difensore non più eletto e la notifica al difensore effettivo era stata inviata a un indirizzo PEC errato. Per tali nullità, dichiarate insanabili ai sensi dell'art. 179 c.p.p., la sentenza impugnata è stata annullata nei confronti di Borghardt con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio; i restanti motivi del suo ricorso sono stati assorbiti. Il ricorso di Popescu Daniela è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato: i giudici di merito avevano fondato il giudizio principalmente sulle immagini di videosorveglianza ritenute determinanti e non vi è travisamento della prova che consenta sindacato in Cassazione. Per la declaratoria di inammissibilità, Popescu è stata condannata alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La fattispecie di appropriazione del portatessere è stata inquadrata nei reati di furto; la sentenza di merito ha ritenuto provata l'appropriazione e l'uso della carta per i prelievi
art. 625 cod. pen. (furto con destrezza)
I giudici di merito hanno applicato l'aggravante della destrezza; il ricorrente ha contestato che si sia trattato solo di sfruttamento di distrazione non provocata, ma tale censura è stata assorbita dopo l'annullamento per vizi di notifica
art. 493-ter cod. pen. (uso indebito di carta di pagamento)
Rilevato l'uso della carta bancomat sottratta per effettuare prelievi, integrando la fattispecie contestata
art. 178 cod. proc. pen. (notificazione a difensore e imputato)
La normativa impone regole precise sulla notificazione degli atti processuali; la corretta notifica al difensore e all'indagato/eletto domicilio è essenziale per la validità del procedimento
art. 179, comma 1 cod. proc. pen. (nullità della notificazione)
La Corte ha qualificato come nullità assolute e insanabili le notifiche inesatte (notifica all'avvocato non più eletto e invio PEC a indirizzo di omonimo), rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado
art. 61 cod. pen. (concorso di reati)
Invocato dal ricorrente per contestare l'esistenza di un nesso teleologico tra i reati; la questione è stata assorbita nel caso di Borghardt e non accolta in sede di Popescu
art. 63, comma 4 cod. pen. (criterio moderatore nella determinazione della pena)
Contestata l'applicazione del criterio moderatore per le circostanze aggravanti; la Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito per Borghardt essendo stata accolta la nullità processuale
Il ricorrente ha contestato la motivazione dell'applicazione della recidiva basata solo sul numero di precedenti condanne; la Corte ha rilevato problematicità ma il motivo è stato assorbito dopo l'annullamento per nullità di notifica
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dichiarativa inammissibilità)
In caso di inammissibilità del ricorso, la norma prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria; applicata a Popescu per euro 3.000,00
giurisprudenza sul domicilio eletto nell'istanza di patrocinio a spese dello Stato
Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016; Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018
La Corte richiama il principio secondo cui l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza per patrocinio a spese dello Stato vale anche per il procedimento principale, rilevando che la successiva elezione presso altro difensore impediva la notifica al precedente
Massime di principio
- L'elezione di domicilio contenuta in un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si estende al procedimento principale: la notifica deve essere inviata all'indirizzo indicato e la mancata osservanza può determinare nullità insanabile
- La notificazione al difensore tramite PEC è valida solo se indirizzata all'indirizzo effettivamente attribuito al difensore eletto; l'invio a PEC di un omonimo configura nullità assoluta
- Nullità di notifica rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado (art. 179 c.p.p.) comportano annullamento e rinvio per nuovo giudizio quando incidono sulla regolare formazione del contraddittorio
- Le confessioni o ammissioni dell'imputato hanno rilievo ma possono essere sovrastate da prove oggettive, come riprese video ritenute chiare e univoche; la Corte di legittimità non sindaca la valutazione delle prove se non in presenza di travisamento o vizio logico-evidente
- Per contestare l'aggravante della destrezza è necessario dimostrare che non sia intervenuto un comportamento dotato di abilità o accorgimenti tali da integrare la fattispecie aggravata; sfruttare una semplice distrazione della vittima potrebbe non escludere la destrezza se vi è condotta coerente e programmata
- La motivazione che applica la recidiva deve essere congrua e non limitarsi a conteggiare precedenti: va illustrato il nesso tra precedenti e pericolosità rafforzata
- Chi propone ricorso in Cassazione deve valutare il rischio di inammissibilità e delle sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p.; se il motivo è manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato a una sanzione pecuniaria
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