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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22027/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del corrispettivo di lavori di idraulica. L'ingiunto propose opposizione, respinta in primo grado. Nel corso del giudizio di primo grado la società creditrice fu cancellata dal registro delle imprese, ma l'evento non venne dichiarato. In appello, l'impugnazione fu notificata alla società presso il difensore costituito e al legale rappresentante/socio, nonché in proprio a quest'ultimo. La Corte d'appello dichiarò l'appello inammissibile ritenendo che, dopo la cancellazione, fosse venuta meno la società e qualunque soggetto legittimato a proseguire il giudizio, e che l'impugnazione dovesse essere indirizzata diversamente. Il ricorso per cassazione, proposto dall'erede dell'originario opponente, deduceva due violazioni di legge: 1) erronea esclusione del fenomeno successorio conseguente alla cancellazione ex art. 2495 c.c.; 2) erronea ritenuta invalidità della notifica dell'appello, che era stata invece eseguita al difensore costituito, in applicazione del principio di ultrattività del mandato alla lite nonostante la cancellazione della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese, quando residuino rapporti giuridici attivi o passivi, determina una successione dei soci nei rapporti della società estinta e che, sul piano processuale, l'evento è disciplinato dagli artt. 299 ss. c.p.c. Se l'interruzione non è dichiarata, il processo prosegue tra le parti originarie e opera l'ultrattività del mandato difensivo, con conseguente validità della notifica dell'impugnazione al difensore della società estinta. La notifica dell'appello al difensore della società cancellata è stata quindi ritenuta rituale; inoltre, la presenza in appello del socio/titolare in proprio confermava la correttezza del contraddittorio. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese non elimina automaticamente ogni rapporto giuridico residuo; ove persistano rapporti attivi o passivi, opera un fenomeno successorio in capo ai soci.

  • art. 110 c.p.c.

    In presenza di successione nel diritto controverso, il processo prosegue con il successore o secondo le regole della sostituzione processuale.

  • art. 111 c.p.c.

    La successione a titolo particolare nel diritto controverso comporta il subentro del successore anche nel rapporto processuale, secondo le regole del codice di rito.

  • art. 299 c.p.c.

    La cancellazione della società è evento processuale disciplinato dalle norme sull'interruzione del processo; se non dichiarato, il giudizio prosegue tra le parti originarie.

  • art. 300, quarto comma, c.p.c.

    L'evento interruttivo può essere portato a conoscenza delle altre parti o certificato secondo le forme previste, incidendo sulla prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese non comporta, di per sé, l'estinzione di ogni rapporto sostanziale e processuale residuo: se permangono rapporti attivi o passivi, i soci subentrano nei rapporti della società estinta nei limiti e secondo il regime di responsabilità applicabile.
  • Sul piano processuale, la cancellazione della società è un evento soggetto alle regole sull'interruzione; se l'interruzione non viene dichiarata, il processo prosegue tra le parti originarie.
  • In caso di mancata dichiarazione dell'evento interruttivo, opera l'ultrattività del mandato difensivo: il difensore della parte estinta continua a rappresentarla nei gradi successivi e può validamente ricevere la notificazione dell'impugnazione.
  • L'impugnazione notificata al difensore della società estinta è rituale quando il giudizio non sia stato interrotto; non è necessario che la notifica rechi formule particolari sulla qualità del successore, se il contraddittorio risulta correttamente instaurato.
  • L'impresa individuale non ha soggettività autonoma distinta dal suo titolare; pertanto, la notificazione al titolare può essere sufficiente anche se non è espressamente indicata la qualità di imprenditore.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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