Cassazione Civile, Ordinanza n. 00816/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento di importo modesto, emessa in dipendenza di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro su un atto giudiziario. La Commissione tributaria provinciale aveva deciso la causa in primo grado e, in appello, la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello della contribuente, ma aveva compensato le spese di entrambi i gradi di merito richiamando la minima entità del valore della lite, la semplicità delle questioni, la contumacia dell’agente della riscossione e la difesa personale della parte contribuente. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 86, 92, 112 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse stata disposta illegittimamente nonostante la sua vittoria nel rito e nel merito e senza indicazione di gravi ed eccezionali ragioni idonee a sorreggere la deroga alla regola della soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nel processo tributario, dopo la riforma del 2015 dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, la compensazione delle spese è possibile solo in caso di soccombenza reciproca oppure quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente motivate. Ha inoltre osservato che il riferimento alla modesta entità della lite, alla semplicità delle questioni, alla contumacia della controparte e alla difesa personale della contribuente non integra di per sé motivazione sufficiente a giustificare la compensazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese dei giudizi di merito, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario, dopo la modifica del 2015, le spese possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; la regola generale resta la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese
art. 9, comma 1, lett. f, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
ha introdotto nel processo tributario una disciplina autonoma della compensazione delle spese, non più per rinvio all’art. 92 c.p.c.
consente la compensazione nei casi previsti dalla legge; la Corte richiama anche la sentenza costituzionale che ne ha ampliato l’area di operatività in presenza di ulteriori gravi ed eccezionali ragioni
richiamato nel motivo di ricorso come parametro violato nella disciplina delle spese
richiamato nel motivo di ricorso come parametro violato
richiamato nel motivo di ricorso come parametro violato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il vizio denunciato in cassazione, ossia violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 111 Cost.
l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali impone che anche la compensazione delle spese sia sorretta da adeguata motivazione
art. 24 Cost.
la compensazione immotivata può incidere sul concreto esercizio del diritto di difesa
art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132
ha modificato l’art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ai processi introdotti dopo la sua entrata in vigore
legge di conversione del d.l. 132/2014, richiamata per la disciplina applicabile dell’art. 92 c.p.c.
Corte cost. 7 marzo 2018, n. 77
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevedeva la compensazione anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dall’art. 15 d.lgs. 546/1992, e la deroga alla regola della soccombenza richiede una motivazione specifica e controllabile.
- La minima entità del valore della lite, la semplicità delle questioni o la mancata costituzione della controparte non bastano, da soli, a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste per compensare le spese.
- La contumacia della parte vittoriosa o la difesa personale del contribuente non eliminano il diritto alla rifusione delle spese quando vi sia soccombenza dell’altra parte.
- La motivazione sulla compensazione delle spese deve riferirsi a circostanze specifiche della controversia e non può risolversi in formule generiche o automatiche.
- Quando il giudice di merito compensa le spese in assenza dei presupposti di legge, la decisione è cassabile limitatamente al capo sulle spese, con rinvio al giudice di merito per nuova statuizione.
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