Cassazione Penale, Sentenza n. 2208/2022 del 19/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due motivi: (1) violazione dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. e mancato rispetto delle garanzie difensive con conseguente inutilizzabilità delle analisi sui campioni dell'animale (mancata verbalizzazione delle eccezioni difensive); (2) violazione dell'art. 27 Cost. per carenza di prova circa l'agire personale del proprietario e censura del ragionamento che avrebbe applicato il principio che il proprietario "non poteva non sapere" delle pratiche dopanti riservate all'animale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (a) le analisi derivavano da attività amministrativa e, in difetto di prova di indizi di reato emersi tempestivamente, le garanzie difensive previste per l'attività di polizia giudiziaria non risultano applicabili; (b) l'eventuale omissione delle formalità a tutela della partecipazione della parte privata configura una nullità soggetta al regime intermedio dell'art. 180 cod. proc. pen., non deducibile dopo la deliberazione della sentenza di primo grado se non tempestivamente sollevata; (c) sul piano del merito la Corte d'appello ha motivatamente rilevato l'interesse specifico del proprietario al miglioramento delle prestazioni dell'animale (premio in caso di vittoria) e l'inerzia del ricorrente nel fornire chiarimenti, sicché la contestazione circa il concorso nel reato non appare infondata; (d) conseguentemente il ricorso è manifestamente infondato e inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; la condanna di merito rimane quindi confermata.
Norme richiamate
art. 223 disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina i prelievi e le attività amministrative correlate: quando il prelievo è di natura amministrativa non si applicano automaticamente le garanzie difensive proprie della polizia giudiziaria, salvo che emergano indizi di reato che trasformino l'attività in atto con rilevanza penale
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Applicabile quando il prelievo rientra nella attività di polizia giudiziaria (anche se precedente alla notitia criminis), con conseguente operatività delle norme di garanzia difensive
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede nullità di ordine generale per violazione delle norme che garantiscono la partecipazione della difesa; tale nullità, se non dedotta tempestivamente, non è rilevabile dopo la sentenza di primo grado
Regime delle nullità soggetto ad attenuazione/intermedio: l'omessa osservanza di garanzie in ambito amministrativo configura una nullità che segue il regime intermedio e che può essere sanata se non tempestivamente dedotta
art. 27 Cost.
Richiamata dal ricorrente a tutela del principio di colpevolezza e della responsabilità personale: la Corte ha ritenuto che la censura non abbia dimostrato l'assenza di elementi che legittimassero l'affermazione di concorso del proprietario, anche in considerazione dell'interesse economico del proprietario alla prestazione dell'animale
artt. 110 e 99, comma 1, cod. pen.
Art.110 (concorso di persone nel reato) e art.99 (circostanze attenuanti/recidiva) richiamati come fondamento delle responsabilità penali e della determinazione della pena irrogata in primo grado
legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 1
Norma specifica del settore (discipline corse e scommesse); richiamata quale fattispecie normativa integrata nella contestazione per condotte illecite riferite all'impiego di sostanze sull'animale
Prevede, in caso di inammissibilità manifestamente infondata, l'onere delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende: applicata dalla Corte per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000,00
Massime di principio
- Distinguere sempre il prelievo effettuato nell'ambito di attività amministrativa da quello di polizia giudiziaria: le garanzie difensive operative cambiano e impattano sulla rilevabilità delle nullità
- Le nullità di carattere intermedio (art. 180 c.p.p.) derivanti da omissioni formali nelle procedure di campionamento vanno dedotte tempestivamente nel corso del procedimento, altrimenti diventano inammissibili successivamente
- Se si contesta l'utilizzabilità di analisi o prove, occorre provare tempestivamente l'insorgere di indizi di reato che giustificherebbero l'applicazione delle garanzie difensive della polizia giudiziaria
- In materia di responsabilità del proprietario di un animale da competizione, il giudice valuta l'interesse economico e pratico del proprietario alla prestazione: la mera titolarità non è automaticamente esimente se il proprietario non fornisce spiegazioni convincenti
- I motivi di fatto (tempestività delle eccezioni, momento in cui sono emersi indizi, chiarimenti omessi dal ricorrente) sono difficilmente sindacabili in Cassazione e richiedono deduzioni e prove tempestive nei gradi di merito
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e pagamento di sanzioni (Cassa delle ammende) se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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