Cassazione Penale, Sentenza n. 17070/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che ha riqualificato il fatto al capo b) da art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007 al nuovo reato di cui all'art. 493-ter c.p. Il ricorrente deduce: (1) errata qualificazione giuridica perché, secondo lui, l'art. 493-ter non si applicherebbe all'utilizzo improprio di carta di credito/bancomat se non tutti i tentativi hanno raggiunto lo scopo; (2) violazione di norme, nullità e carenza di motivazione per la riqualificazione operata in appello, con violazione del diritto di difesa e mutamento degli elementi essenziali della fattispecie senza contraddittorio (rilevando anche presunta violazione CEDU); (3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per lieve entità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: la riqualificazione all'art. 493-ter c.p. è corretta e conforme alla continuità normativa tra l'abrogato art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007 e il d.lgs. n. 21/2018 che ha introdotto l'art. 493-ter; la Corte territoriale non ha mutato gli elementi essenziali della fattispecie né ha violato il contraddittorio, avendo motivato che almeno un prelievo fraudolento con il bancomat sottratto era andato a buon fine (diverso dagli altri tentativi). Il terzo motivo (art. 131-bis) è infondato perché, ai fini della soglia prevista da art. 131-bis, comma 1, bisogna considerare la pena edittale massima comprensiva delle circostanze aggravanti ad effetto speciale e della recidiva; perciò la pena supera la soglia dei cinque anni e l'istituto non è applicabile. Conseguentemente resta confermata la pena inflitta in appello (irrogata per i reati ai capi a) e b): reclusione e multa come fissato in dispositivo), esclusa l'aggravante della destrezza, riconosciute circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva e il vincolo della continuazione; il ricorrente è stato poi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Introdotto dal d.lgs. n.21/2018 in continuità con la previgente fattispecie (art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007). Applicabile alla condotta contestata quando, come nel caso, risulta che almeno un prelievo fraudolento è riuscito; la pena edittale è rimasta sostanzialmente equivalente alla previsione previgente.
art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007
Fattispecie abrogata ma rilevante per la continuità normativa con l'art. 493-ter; la Corte ha ritenuto che l'elemento sostanziale della condotta è rimasto nel nuovo reato.
Ha introdotto nel codice penale l'art. 493-ter riproducendo la sostanza della previgente norma abrogata; giustifica la riqualificazione operata in sede di merito.
artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen.
Norme relative al furto e alle aggravanti; applicate per la qualificazione del capo a); l'aggravante speciale di cui al n.7 è stata tenuta presente ai fini del calcolo della pena.
art. 625 n. 4 cod. pen. (destrezza)
L'aggravante della destrezza è stata espressamente esclusa dalla Corte territoriale nella determinazione della responsabilità e della pena.
La causa di esclusione della punibilità per lieve entità non è stata ritenuta operante: per verificare l'applicabilità dell'art. 131-bis bisogna valutare se la pena edittale massima non superi i cinque anni, considerando le circostanze aggravanti ad effetto speciale e la recidiva, mentre non si tiene conto dell'operato bilanciamento ex comma 4.
La recidiva ai sensi dell'art. 99 è stata considerata nel calcolo della soglia di pena per l'esclusione dell'art. 131-bis.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Citata in relazione alle condizioni per l'applicazione delle somme dovute alla Cassa delle Ammende; qui la Corte ha ritenuto non ricorrere le condizioni per esenzione e ha quantificato equitativamente l'importo.
CEDU (richiamata dalla difesa)
La difesa ha invocato violazioni convenzionali (CEDU) per la riqualificazione ex officio senza contraddittorio; la Corte di Cassazione ha ritenuto infondate tali doglianze in assenza di mutamento degli elementi essenziali o di lesione del diritto di difesa.
Massime di principio
- La riqualificazione di una fattispecie alla luce di una nuova norma (qui l'art. 493-ter introdotto dal d.lgs. n.21/2018) è lecita se sussiste continuità normativa con la norma previgente e se non si mutano gli elementi essenziali della condotta.
- L'operato del giudice di merito che riqualifica il fatto non viola automaticamente il diritto di difesa: è necessario valutare se la riqualificazione abbia effettivamente introdotto nuovi elementi essenziali rispetto a quanto contestato e se il contraddittorio sia stato comunque garantito.
- L'art. 493-ter può trovare applicazione anche in presenza di tentativi non riusciti, purché risulti che almeno una delle azioni illecite (ad es. un prelievo) sia andata a buon fine; la valutazione è fattuale e va adeguatamente motivata.
- L'istituto della non punibilità per lieve entità ex art. 131-bis è escluso quando, ai fini della verifica della soglia di applicabilità, la pena edittale massima supera il limite dei cinque anni tenendo conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale e della recidiva; l'operato bilanciamento non si considera per questa soglia.
- In sede di Cassazione i motivi che ripropongono censure già esaminate e adeguatamente motivate dai giudici di merito sono spesso dichiarati manifestamente infondati o il ricorso inammissibile; per successo in Cassazione è necessario prospettare profili di diritto rilevanti e non meramente di valutazione dei fatti.
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