Cassazione Penale, Ordinanza n. 13675/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 10/07/2025, che aveva confermato la condanna di un imputato alla pena di un anno di reclusione ed euro 1.600,00 di multa per il reato contestato ex art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Udine il 29/11/2021. La difesa deduceva insussistenti carenze e illogicità della motivazione, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato gli elementi di prova e non avesse correttamente considerato le dichiarazioni della teste della difesa, dalle quali si pretendeva di trarre un dato incompatibile con la consapevolezza dell'imputato di mantenere la disponibilità degli oggetti rinvenuti nella sua autovettura. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi si risolvessero in un mero dissenso rispetto alla ricostruzione di merito e alla valutazione delle prove, non sindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione логicamente coerente e non manifestamente illogica.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze erano dirette a ottenere una rivalutazione degli elementi fattuali e delle dichiarazioni testimoniali, attività riservata al giudice di merito. Ha quindi ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse immune da fratture logiche e conforme ai limiti del controllo di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non consente di ricostruirne oltre il riferimento applicativo al caso concreto.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di ragioni giuridicamente apprezzabili, dell'assenza di manifesta illogicità e della coerenza argomentativa, senza possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali riservati al merito.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né una revisione degli elementi fattuali già apprezzati dal giudice di merito.
- La censura di motivazione è ammissibile solo se denuncia mancanza, manifesta illogicità o incoerenza della motivazione, non quando si traduca in un semplice dissenso sulla lettura delle prove.
- La rivalutazione delle dichiarazioni testimoniali e la scelta tra ricostruzioni fattuali contrapposte appartengono al giudice di merito e non possono essere sostituite da quella della Corte di cassazione se la motivazione è logicamente esistente e non affetta da vizi macroscopici.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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