Cassazione Civile, Ordinanza n. 02543/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società cooperativa ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che, pur revocando la condanna alle spese della fase monitoria, aveva confermato nel resto la decisione di primo grado e compensato tra le parti costituite le spese del grado di appello. Il ricorso per cassazione denunciava violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e sosteneva che la compensazione fosse illegittima perché l'appellante sarebbe risultato totalmente soccombente rispetto all'unica domanda proposta nei confronti della ricorrente, senza che vi fossero gravi ragioni espressamente motivate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato la compensazione delle spese richiamando l'accoglimento di un solo motivo di gravame, relativo alle spese del monitorio, e il rigetto degli altri, valorizzando così un profilo di soccombenza solo marginale. Tale valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione del principio che impedisce di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Sono state inoltre applicate le conseguenze processuali di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. e al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, con condanna della ricorrente alla somma in favore della cassa delle ammende e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei casi consentiti; la censura in cassazione è ammessa solo se le spese vengono poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso invocava la violazione di legge, ma la censura sulla compensazione delle spese è stata ritenuta non sindacabile nei limiti prospettati.
La Corte ne ha fatto applicazione nel dispositivo, irrogando la condanna pecuniaria prevista dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
È stata formulata una proposta di definizione accelerata del ricorso ai sensi della disposizione.
Corte cost. n. 77 del 2018
È richiamata per affermare la possibilità di compensazione anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, secondo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'assetto normativo previgente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sulle spese processuali, il controllo sulla motivazione della compensazione è limitato alla verifica che la parte totalmente vittoriosa non sia stata indebitamente gravata delle spese.
- La valutazione circa la sussistenza di giusti motivi o di una soccombenza solo marginale, idonei a giustificare la compensazione totale o parziale delle spese, appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti della violazione di legge.
- Quando l'appello sia accolto solo per un profilo accessorio o marginale e rigettato nel resto, la compensazione integrale delle spese può essere giustificata come espressione della soccombenza reciproca o di ragioni equivalenti, senza necessità di una motivazione analitica ulteriore nel giudizio di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dal codice di procedura civile e dal testo unico sulle spese di giustizia, inclusa la condanna pecuniaria e il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02397/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_civile · 5 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02398/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_civile · 5 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02400/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_civile · 5 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02401/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_civile · 5 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02418/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_civile · 5 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02421/2026 del 05/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →