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Ordinanza

Ordinanza n. 1939/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’a.a. 2025/2026, presso l’Università indicata in epigrafe, secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. “semestre filtro” (o “semestre aperto”), indetta giusti d.m. n. 418 del 30 maggio 2025, d.m. n. 431 del 20 giugno 2025, d.m. n. 454 del 16 luglio 2025, d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia e/o, comunque, nella parte in cui non prevede l’inclusione e l’accesso della stessa parte ricorrente alla graduatoria medesima, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20 novembre 2025 e del 10 dicembre 2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del d.m. n. 418 del 30 maggio 2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorchè non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20 novembre 2025 che per quello del 10 dicembre 2025; ancorchè non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10 dicembre 2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 7 gennaio 2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse; nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 26 gennaio 2026; nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17 febbraio 2026; U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del d.lgs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999; Z) della omessa valutazione della carriera universitaria pregressa, con riferimento al superamento presso altro corso di laurea di uno o più esami oggetto del semestre filtro; A.1) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia; per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale, nonchè per la declaratoria di accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 7 gennaio 2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 26 gennaio 2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17 febbraio 2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.

Giustizia amministrativa202602149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Non ammissione al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia, graduatoria nazionale del semestre filtro, atti di svolgimento e correzione delle prove, decreti ministeriali disciplinanti la procedura e dinieghi, anche parziali, di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la propria non ammissione al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, la graduatoria nazionale e gli atti presupposti, chiedendo anche l’ammissione in sovrannumero e l’ostensione della documentazione relativa alle prove. Ha contestato, tra l’altro, il meccanismo di formazione della graduatoria introdotto o modificato dal d.m. n. 1115/2025, ritenendolo lesivo della par condicio, dell’affidamento e dell’imparzialità; l’operato delle diverse commissioni universitarie e l’asserita disomogeneità nella correzione delle prove a risposta aperta; l’erroneità o ambiguità di alcuni quesiti e la mancata attribuzione di punteggi; l’impossibilità di accedere integralmente alla documentazione d’esame; la violazione dell’anonimato; la mancata considerazione della carriera universitaria pregressa; la mancata attribuzione o redistribuzione di posti e la determinazione del contingente; la determinazione del fabbisogno professionale senza evocazione in giudizio del Ministero della Salute; le modalità formative differenziate tra gli Atenei e asserite irregolarità nello svolgimento delle prove. Sono stati inoltre impugnati i dinieghi, totale o parziale, opposti alle istanze di accesso documentale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto dei presupposti di cui all’art. 55 c.p.a., ritenendo che, allo stato della sommaria delibazione, le censure non presentassero una prognosi favorevole. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il meccanismo del d.m. n. 1115/2025, volto a bilanciare la saturazione dei posti con la tutela dell’affidamento nelle regole originarie: i candidati con tre sufficienze secondo il sistema iniziale restano sempre prevalenti, mentre gli altri sono collocati in fasce secondo il numero delle sufficienze e dei voti recuperati. Ha escluso una violazione della par condicio, rilevando che tutti i concorrenti disponevano delle medesime informazioni e che non erano state provate prassi difformi nella correzione delle risposte aperte. Ha precisato che l’accesso incompleto alla documentazione d’esame riguarda la disciplina dell’accesso documentale e non costituisce, di per sé, un vizio della procedura selettiva. Eventuali quesiti errati o ambigui potrebbero comportare, al più, la rivalutazione della prova individuale e una diversa attribuzione del punteggio, non l’annullamento dell’intera selezione né l’attribuzione di punti per risposte omesse; le censure sui quesiti a risposta multipla sono state ritenute carenti d’interesse perché il ricorrente non aveva specificato la risposta fornita né dimostrato che il diverso punteggio gli avrebbe consentito di rientrare nei posti disponibili. Quanto all’anonimato, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui soltanto una violazione non irrilevante delle regole sull’anonimato è viziante, escludendo allo stato la concreta possibilità di alterazione dei risultati alla luce della sigillatura dei plichi, della presenza degli studenti sorteggiati e della rilevazione informatica da parte del CINECA. La carriera pregressa può essere valutata per l’iscrizione ad anni successivi, ma non esonera dalla selezione di ingresso. Sono state ritenute carenti d’interesse le censure sulla mancata copertura o redistribuzione dei posti e sulla determinazione del contingente, poiché il ricorrente non era entrato in graduatoria; inammissibili, per mancata evocazione del Ministero della Salute, le censure sulla determinazione del fabbisogno; generiche le doglianze sulle modalità formative e sulle irregolarità delle prove. Il TAR ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero, con indicazione nominativa dei controinteressati e deposito della prova degli adempimenti entro i termini prescritti, a pena di improcedibilità. Ha condannato il ricorrente al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La concessione della tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti; nel caso concreto il giudice ha escluso una prognosi favorevole sulle censure e ha respinto la sospensiva.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha dato avviso della possibile declaratoria di inammissibilità delle censure relative alla determinazione del fabbisogno per mancata evocazione in giudizio del Ministero della Salute.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall’elevato numero dei controinteressati, l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, purché siano indicati nominativamente i destinatari e siano rispettate le prescrizioni del giudice.

  • art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992

    È richiamato quale base normativa della rilevazione del fabbisogno professionale di medici e odontoiatri, oggetto di contestazione nel ricorso.

  • art. 3, commi 1, lettera a), e 2, lettere a), b), c), l. n. 264/1999

    Sono richiamati quali parametri dell’istruttoria sul fabbisogno, sul potenziale formativo e sulla determinazione dei posti disponibili per i corsi ad accesso programmato.

  • d.m. n. 418 del 30 maggio 2025

    Ha disciplinato le modalità originarie di accesso ai corsi e il semestre filtro, costituendo il parametro rispetto al quale il giudice valuta la tutela dell’affidamento dei candidati.

  • d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria consentendo, a determinate condizioni, l’ingresso anche a candidati privi di tre sufficienze, organizzandoli in fasce secondo il grado di prossimità alle condizioni originarie di accesso.

Massime di principio

  • In una procedura selettiva universitaria, una modifica successiva delle regole di formazione della graduatoria è compatibile con la tutela dell’affidamento e della par condicio quando preserva la priorità dei candidati che hanno soddisfatto le condizioni originarie e ordina gli altri candidati secondo fasce corrispondenti al diverso grado di prossimità a tali condizioni.
  • Il bilanciamento tra l’esigenza di saturare i posti disponibili e la tutela dell’affidamento dei partecipanti non è manifestamente irragionevole quando tutti i concorrenti siano stati sottoposti alle medesime informazioni e il sistema garantisca la concorrenza tra candidati collocati in situazioni equivalenti.
  • L’asserita disomogeneità nella valutazione di prove a risposta aperta deve essere supportata da elementi concreti che dimostrino prassi difformi delle commissioni; una deduzione generica non è sufficiente a fondare la tutela cautelare.
  • L’eventuale errore o ambiguità di singoli quesiti può giustificare la rivalutazione della prova individuale e la rettifica del punteggio, ma non comporta automaticamente l’annullamento dell’intera procedura selettiva né l’attribuzione di un punteggio per una risposta omessa.
  • La violazione delle regole sull’anonimato è viziante soltanto quando presenti carattere non irrilevante e sia concretamente idonea ad alterare il risultato della selezione; la mera consegna e raccolta di codici identificativi non è sufficiente se il sistema di sigillatura e correzione esclude una concreta possibilità di manipolazione.
  • La notifica per pubblici proclami ai numerosi controinteressati è ammissibile in presenza di una difficoltà oggettiva di procedere nelle forme ordinarie, ma deve comunque indicare le generalità dei destinatari e rispettare le prescrizioni necessarie a garantire l’effettività del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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