Cassazione Civile, Sentenza n. 15432/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Puglia che aveva confermato il decreto presidenziale della CTP di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, conseguente all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento; censura per violazione di norme processuali (art. 26, 27, 28, 46 d.lgs. 546/1992, art. 101 c.p.c., art. 111 Cost.) e per violazione del contraddittorio e della competenza del Collegio rispetto al Presidente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento abbia fatto venire meno completamente l'interesse della società alla prosecuzione del giudizio. Ha ritenuto legittimo il decreto presidenziale di estinzione ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/1992, osservando che il provvedimento presidenziale è reclamabile al Collegio (art. 28) e che il reclamo garantisce il contraddittorio. Quanto alle spese, la Corte conferma la possibilità per il giudice tributario di disporre la compensazione integrale delle spese di lite in tali ipotesi; ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio (liquidate in complessivi euro 4.100,00 oltre spese), nonché agli eventuali oneri connessi al contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 46
"1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. 2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28."
L'annullamento dell'atto impugnato (anche in autotutela) determina la cessazione della materia del contendere e legittima il Presidente a dichiarare l'estinzione del giudizio; il decreto presidenziale è soggetto a reclamo al Collegio, il quale assicura il contraddittorio.
d.lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 27
Regola i poteri del Presidente nella fase di trattazione preliminare; la Corte ricorda che tali poteri non vengono estesi in modo da impedire l'adozione del decreto di estinzione previsto dall'art. 46, né escludono la reclamabilità del provvedimento al Collegio.
d.lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 28
Stabilisce il rimedio del reclamo avverso i provvedimenti presidenziali: il reclamo costituisce lo strumento che consente alla parte di ottenere il pieno contraddittorio e di contestare la legittimità del decreto presidenziale.
codice di procedura civile, art. 101
Rilevato nella censura sul presunto profilo di violazione del diritto di difesa; la Corte però ritiene che, anche dopo la costituzione delle parti, il decreto presidenziale di estinzione è ammissibile e impugnabile tramite reclamo, senza violare i principi processuali richiamati.
Costituzione, art. 111
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto ad un giusto processo; la Corte ritiene che il rimedio del reclamo e la possibilità di riesame da parte del Collegio assicurino il contraddittorio e la tutela del giusto processo.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato da parte dell'Amministrazione determina, di regola, la cessazione della materia del contendere e la conseguente sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio.
- Il Presidente della Commissione tributaria può emettere il decreto di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/1992 anche dopo la costituzione delle parti; il provvedimento è reclamabile al Collegio (art. 28), che assicura il contraddittorio.
- Il reclamo contro il decreto presidenziale costituisce lo strumento idoneo per far valere le proprie difese e contestare la sussistenza dei presupposti dell'estinzione, e quindi tutela effettiva il diritto di difesa.
- La compensazione delle spese processuali può essere disposta dal giudice tributario anche quando l'estinzione del giudizio deriva dall'annullamento in autotutela, purché la compensazione derivi da una valutazione complessiva della lite e non sia automatica.
- Eccezione di interesse sopravvenuto: se l'autotutela non soddisfa integralmente la domanda del contribuente (ad es. richiesta di rimborso), la cessazione della materia del contendere non si verifica e il giudizio può proseguire.
- In caso di provvedimento presidenziale di estinzione, è opportuno proporre tempestivamente il reclamo al Collegio per ottenere il pieno esercizio del contraddittorio e tutelare i diritti processuali prima che si consolidino effetti di inammissibilità per carenza di interesse.
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