Cassazione Penale, Ordinanza n. 12955/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
La decisione riguarda due imputati condannati dalla Corte di appello per il reato di minaccia aggravata, con declaratoria di estinzione per prescrizione di un diverso capo di imputazione. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge per la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati contestati, sostenendo che la prescrizione fosse già maturata. La Corte ha però ricostruito il termine prescrizionale: data del fatto 05/04/2016, termine base di sei anni aumentato di un quarto ai sensi dell'art. 159 c.p., con sospensioni complessive di 280 giorni, con maturazione del termine massimo in data 11/07/2024, dunque dopo la sentenza d'appello del 22/05/2024. Con il secondo motivo hanno censurato l'affermazione di penale responsabilità, ma la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava i vizi denunciabili in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Le conclusioni delle parti civili sono state ritenute tardive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre disposto nulla sulle spese delle parti civili, rilevando la tardività delle loro conclusioni. Sul punto prescrizione, ha affermato che il termine non era maturato al momento della sentenza impugnata; ha anche richiamato il principio per cui l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
indicato come norma incriminatrice del reato oggetto di conferma in appello.
richiamato per il computo del termine prescrizionale, con aumento di un quarto del termine base in ragione delle sospensioni previste dalla disciplina della prescrizione.
non consente, in caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, di rilevare e dichiarare cause di non punibilità maturate dopo la sentenza impugnata.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il vizio deducibile è quello che emerge dal contrasto logico-argomentativo della motivazione con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento; la censura proposta è stata ritenuta manifestamente infondata.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
richiamato nel testo come parametro della motivazione denunciabile in cassazione.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266
richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e la rilevazione ex art. 129 c.p.p. di cause di non punibilità maturate dopo la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non si instaura un valido rapporto di impugnazione e non può essere dichiarata d'ufficio la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
- Ai fini della prescrizione, il giudice deve verificare la data del fatto, il termine base, gli eventuali aumenti e i periodi di sospensione; se il termine complessivo non è maturato alla data della decisione impugnata, la censura è infondata.
- In cassazione è deducibile il vizio di motivazione solo quando la sentenza presenti un effettivo contrasto logico o argomentativo rilevabile secondo i parametri dell'art. 606 c.p.p.; non è sufficiente una generica contestazione della valutazione di merito.
- La tardività delle conclusioni delle parti civili comporta che non vi sia statuizione sulle spese in loro favore.
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