Ordinanza n. 3172/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento della nota I.N.P.S. PROT. n. -OMISSIS- DEL 09.07.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota dell'I.N.P.S. del 9 luglio 2024
Esito
La controversia
La parte ricorrente aveva proposto ricorso per l'annullamento di una nota dell'I.N.P.S. Il giudizio è stato interrotto perché il difensore ha comunicato il decesso della parte ricorrente, avvenuto il 18 ottobre 2025. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti contro la nota impugnata, né consente di ricostruire il contenuto della controversia sostanziale.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato l'interruzione ex lege del giudizio, ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., con decorrenza dal 18 ottobre 2025, data del decesso della parte ricorrente, richiamando anche gli artt. 299 e seguenti c.p.c. Non è stata esaminata la domanda di annullamento né sono stati valutati i motivi di ricorso. È stata fissata l'udienza pubblica del 16 dicembre 2026 per verificare l'eventuale riassunzione del processo. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti costituite e di oscurare le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente.
Norme richiamate
Il testo richiama l'art. 79, comma 2, cod. proc. amm.
Il decesso della parte ricorrente determina l'interruzione ex lege del processo, con decorrenza dalla data dell'evento.
Il testo richiama gli artt. 299 e ss. c.p.c.
Sono richiamate le disposizioni del codice di procedura civile in materia di interruzione del processo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Il testo richiama l'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare la parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Il testo richiama l'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il decesso della parte ricorrente comporta l'interruzione ex lege del giudizio dalla data dell'evento, ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., senza che il giudice debba decidere nel merito la domanda proposta.
- Quando il processo è interrotto per il decesso della parte ricorrente, il giudice può fissare una successiva udienza per verificare l'eventuale riassunzione del giudizio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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