Sentenza del 27/04/2021 n. 11029 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica per accise sugli alcolici e IVA relative a importazioni dalla Svizzera (anno 2004). La G.T.I., in qualità di spedizioniere e "dichiarante" (rappresentante indiretto) in dogana per conto dell'importatrice A. s.r.l., aveva impugnato l'atto ritenendo di non poter essere ritenuta solidalmente responsabile, in mancanza di prova della sua consapevolezza o partecipazione alle presunte irregolarità. La CTR aveva escluso la responsabilità solidale per le accise e, conseguentemente, per le sanzioni e l'IVA, qualificando l'IVA come "tributo interno" non estendibile alla G.T.I.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso dell'Agenzia delle Dogane (violazione degli artt. 201 Reg. CEE n.2913/1992 e art.70 DPR 633/1972), ritenendo che il dichiarante doganale che agisce come rappresentante indiretto sia solidalmente obbligato con l'importatore per gli oneri doganali connessi all'importazione, ivi comprese le accise e l'IVA all'importazione. Ha escluso l'applicabilità della norma invocata dalla CTR (riguardante altre persone che forniscono dati) al caso del dichiarante. Il terzo motivo (riguardante le sanzioni) è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è cassata e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Reg. CEE n.2913/1992 (Codice Doganale Comunitario), art. 201
"Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana."
Il dichiarante doganale che presenta la dichiarazione (anche se rappresentante indiretto) assume la titolarità passiva delle obbligazioni doganali e risponde solidalmente con l'importatore.
"Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o della importazione... L'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo..."
L'imposizione delle accise si origina con l'importazione/immissione in consumo; quindi l'obbligazione tributaria connessa all'importazione rende coobbligato anche il dichiarante secondo le regole doganali.
Regola il meccanismo dell'IVA all'importazione; la Corte afferma che l'IVA dovuta all'importazione si riscuote tramite l'iter doganale e che il dichiarante è solidalmente responsabile per tale pagamento.
Direttiva 2006/112/CE, art. 201 (IVA)
Prevede che all'importazione l'IVA sia dovuta dalle persone designate dallo Stato membro; fornisce supporto unionale alla responsabilità nazionale del dichiarante per l'IVA d'importazione.
TULD, art. 34
"Si considerano 'diritti doganali' tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di legge, in relazione alle operazioni doganali."
L'IVA all'importazione rientra nelle somme che la dogana è tenuta a riscuotere connessamente alle operazioni doganali, giustificando la riscossione nei confronti del dichiarante.
Reg. CEE n.2913/1992, art. 202 (richiamato)
Norma riferita all'introduzione irregolare di merci (mancata presentazione in dogana); la Corte ha ritenuto non applicabile tale disposizione al caso del dichiarante che ha regolarmente presentato la dichiarazione.
Disposizione sulle sanzioni tributarie; la responsabilità sanzionatoria discende dalla qualificazione della responsabilità principale o solidale per l'obbligazione tributaria; la questione è stata rimessa al rinvio.
Massime di principio
- Lo spedizioniere/trasportatore che agisce come "dichiarante" o rappresentante indiretto in dogana è solidalmente responsabile con l'importatore per gli oneri doganali derivanti dall'importazione, comprese accise e IVA d'importazione, per il solo fatto di aver presentato la dichiarazione.
- Per accertare la responsabilità solidale non è necessario provare la 'consapevolezza' dell'irregolarità da parte del dichiarante quando la responsabilità deriva direttamente dalla qualifica di dichiarante ai sensi dell'art.201 del Codice Doganale.
- L'IVA all'importazione, pur avendo profili simili all'IVA interna, è riscossa tramite le procedure doganali e rientra nelle somme per le quali la dogana può agire nei confronti dei soggetti indicati come debitori (incluso il dichiarante).
- La titolarità della proprietà delle merci non esclude la responsabilità solidale del dichiarante: va distinto il 'soggetto passivo' dell'imposta (importatore) dalla contitolarità dell'obbligazione ai fini della riscossione.
- Le norme che riguardano persone che hanno fornito dati errati sono disciplinate separatamente; la loro applicabilità non travolge la responsabilità diretta del dichiarante che abbia formalmente presentato la dichiarazione.
- In fase contenziosa è cruciale verificare la qualità formale ricoperta dalle parti nelle operazioni doganali (chi ha presentato la dichiarazione) più che la mera partecipazione commerciale o la proprietà delle merci.
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