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Sentenza

Sentenza del 27/04/2021 n. 11029 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un avviso di rettifica per accise sugli alcolici e IVA relative a importazioni dalla Svizzera (anno 2004). La G.T.I., in qualità di spedizioniere e "dichiarante" (rappresentante indiretto) in dogana per conto dell'importatrice A. s.r.l., aveva impugnato l'atto ritenendo di non poter essere ritenuta solidalmente responsabile, in mancanza di prova della sua consapevolezza o partecipazione alle presunte irregolarità. La CTR aveva escluso la responsabilità solidale per le accise e, conseguentemente, per le sanzioni e l'IVA, qualificando l'IVA come "tributo interno" non estendibile alla G.T.I.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso dell'Agenzia delle Dogane (violazione degli artt. 201 Reg. CEE n.2913/1992 e art.70 DPR 633/1972), ritenendo che il dichiarante doganale che agisce come rappresentante indiretto sia solidalmente obbligato con l'importatore per gli oneri doganali connessi all'importazione, ivi comprese le accise e l'IVA all'importazione. Ha escluso l'applicabilità della norma invocata dalla CTR (riguardante altre persone che forniscono dati) al caso del dichiarante. Il terzo motivo (riguardante le sanzioni) è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è cassata e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Reg. CEE n.2913/1992 (Codice Doganale Comunitario), art. 201

    "Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana."

    Il dichiarante doganale che presenta la dichiarazione (anche se rappresentante indiretto) assume la titolarità passiva delle obbligazioni doganali e risponde solidalmente con l'importatore.

  • T.U.A., art. 2

    "Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o della importazione... L'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo..."

    L'imposizione delle accise si origina con l'importazione/immissione in consumo; quindi l'obbligazione tributaria connessa all'importazione rende coobbligato anche il dichiarante secondo le regole doganali.

  • D.P.R. 633/1972, art. 70

    Regola il meccanismo dell'IVA all'importazione; la Corte afferma che l'IVA dovuta all'importazione si riscuote tramite l'iter doganale e che il dichiarante è solidalmente responsabile per tale pagamento.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 201 (IVA)

    Prevede che all'importazione l'IVA sia dovuta dalle persone designate dallo Stato membro; fornisce supporto unionale alla responsabilità nazionale del dichiarante per l'IVA d'importazione.

  • TULD, art. 34

    "Si considerano 'diritti doganali' tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di legge, in relazione alle operazioni doganali."

    L'IVA all'importazione rientra nelle somme che la dogana è tenuta a riscuotere connessamente alle operazioni doganali, giustificando la riscossione nei confronti del dichiarante.

  • Reg. CEE n.2913/1992, art. 202 (richiamato)

    Norma riferita all'introduzione irregolare di merci (mancata presentazione in dogana); la Corte ha ritenuto non applicabile tale disposizione al caso del dichiarante che ha regolarmente presentato la dichiarazione.

  • D.lgs. 472/1997, art. 5

    Disposizione sulle sanzioni tributarie; la responsabilità sanzionatoria discende dalla qualificazione della responsabilità principale o solidale per l'obbligazione tributaria; la questione è stata rimessa al rinvio.

Massime di principio

  • Lo spedizioniere/trasportatore che agisce come "dichiarante" o rappresentante indiretto in dogana è solidalmente responsabile con l'importatore per gli oneri doganali derivanti dall'importazione, comprese accise e IVA d'importazione, per il solo fatto di aver presentato la dichiarazione.
  • Per accertare la responsabilità solidale non è necessario provare la 'consapevolezza' dell'irregolarità da parte del dichiarante quando la responsabilità deriva direttamente dalla qualifica di dichiarante ai sensi dell'art.201 del Codice Doganale.
  • L'IVA all'importazione, pur avendo profili simili all'IVA interna, è riscossa tramite le procedure doganali e rientra nelle somme per le quali la dogana può agire nei confronti dei soggetti indicati come debitori (incluso il dichiarante).
  • La titolarità della proprietà delle merci non esclude la responsabilità solidale del dichiarante: va distinto il 'soggetto passivo' dell'imposta (importatore) dalla contitolarità dell'obbligazione ai fini della riscossione.
  • Le norme che riguardano persone che hanno fornito dati errati sono disciplinate separatamente; la loro applicabilità non travolge la responsabilità diretta del dichiarante che abbia formalmente presentato la dichiarazione.
  • In fase contenziosa è cruciale verificare la qualità formale ricoperta dalle parti nelle operazioni doganali (chi ha presentato la dichiarazione) più che la mera partecipazione commerciale o la proprietà delle merci.

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