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Sentenza

Sentenza del 27/04/2021 n. 500 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Determinazione dell'imposta - Ricognizione di debito - Mero riconoscimento ex post di effetti giuridici già prodotti - Imposta in misura fissa - Applicabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a decreto ingiuntivo emesso per mancato pagamento di Euro 1.000.000, con contestazione circa la tassazione della scrittura privata datata 09.10.2014 qualificata dall'Ufficio come riconoscimento di debito da assoggettare a tassa proporzionale (aliquota dell'1% sul valore non ancora eseguito) e richiesta dell'Agenzia di applicare imposta proporzionale; la ricorrente/mutuataria contestava invece l'applicabilità dell'esenzione prevista dagli artt. 15, 16 e 17 del DPR 601/1973 per contratti di apertura di credito e, in ogni caso, sosteneva che il decreto ingiuntivo dovesse essere tassato in misura fissa essendo emesso per recupero di credito soggetto a IVA.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha respinto sia l'appello principale dell'Agenzia che l'appello incidentale della Banca. Ha confermato che la scrittura privata qualificata come mera dichiarazione ricognitiva di debito (atto unilaterale recettizio che non crea nuove obbligazioni e riconosce effetti di rapporti preesistenti) è priva di contenuto patrimoniale e deve essere assoggettata all'imposta di registro in misura fissa ai sensi della normativa sulla tariffa (riferimento operativo a art. 4, Tariffa, Parte seconda, D.P.R. n.131/1986 e interpretazioni concordanti). Ha inoltre rigettato la richiesta di esenzione sulla base dell'art. 15 DPR 601/1973, ricordando che il comma 2 di tale articolo stabilisce che gli atti giudiziari relativi alle operazioni agevolate sono soggetti al regime ordinario, e quindi l'agevolazione non si estende agli atti processuali. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986 - Tariffa

    La Commissione ha ritenuto che la ricognizione di debito, essendo atto unilaterale recettizio privo di contenuto patrimoniale, rientri nella fattispecie della Tariffa Parte Seconda soggetta a tassa in misura fissa (con richiamo operativo all'art. 4 Tariffa Parte II; menzionati anche art.2 e art.11 come riferimenti alternativi in dottrina, ma la soluzione concreta è tassazione fissa).

  • D.P.R. n. 131/1986 - art. 3, Tariffa Parte I

    L'Ufficio aveva invocato l'applicabilità di questa norma (atti di natura dichiarativa) con aliquota proporzionale (1%), ma il Collegio ha ritenuto che la ricognizione di debito non debba essere automaticamente equiparata a tutti gli atti dichiarativi tassati in modo proporzionale.

  • D.P.R. n. 131/1986 - art. 9 Tariffa Parte I

    Citata dalla dottrina/giurisprudenza come norma residuale (3%), ma non ritenuta applicabile dalla Commissione alla fattispecie della ricognizione di debito.

  • D.P.R. n. 131/1986 - art. 6 Tariffa Parte I

    Richiamato in giurisprudenza che talora applica l'aliquota dello 0,50% a riconoscimenti considerati non produttivi di incremento patrimoniale; non condiviso nel caso concreto.

  • D.P.R. n. 131/1986 - art. 20

    Il Collegio ha sottolineato la necessità di valutare la natura e gli effetti giuridici dell'atto come richiesto da questo articolo: applicare la tassazione sulla base della natura sostanziale dell'atto (ricognizione di debito = atto unilaterale recettizio privo di contenuto patrimoniale).

  • D.P.R. n. 131/1986 - art. 40

    L'Ufficio aveva escluso la fattispecie dall'ambito di certe esenzioni; il Collegio ha comunque valutato la ricognizione come atto da tassare in misura fissa secondo la Parte Seconda della Tariffa.

  • D.P.R. n. 601/1973 - art. 15

    "gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario"

    Il Collegio ha ritenuto che l'agevolazione prevista per le operazioni di credito non si estende agli atti giudiziari (quali il decreto ingiuntivo), per effetto del comma 2; pertanto non opera esenzione rispetto all'imposta di registro anche nella misura fissa.

  • D.P.R. n. 601/1973 - artt. 16 e 17

    Citati dalla ricorrente come richiamo alle norme che disciplinano l'imposizione sugli atti relativi a operazioni di credito; il Collegio ha comunque escluso l'estensione dell'agevolazione agli atti giudiziari.

  • Cass. civ., Sez. tributaria, sentenza n. 481/2018

    Richiamata quale precedente di legittimità che ha statuito l'applicabilità della tassazione in misura fissa (art. 4 Tariffa Parte II) alla scrittura privata ricognitiva di debito; il Collegio ha fatto propria tale soluzione.

  • Cass. civ., sentenza n. 4598/2002

    Richiamata a supporto del principio per cui il regime agevolato non si estende agli atti giudiziari connessi alle operazioni agevolate.

Massime di principio

  • La "ricognizione di debito" che si limita a dichiarare l'esistenza di un rapporto preesistente senza creare nuove obbligazioni e senza contenuto patrimoniale deve essere qualificata come atto unilaterale recettizio e, per l'imposta di registro, è soggetta a tassazione in misura fissa (Tariffa Parte Seconda).
  • Non è corretto equiparare automaticamente ogni atto dichiarativo a una fattispecie imponibile proporzionale: occorre valutare la natura e gli effetti sostanziali dell'atto (art. 20 DPR 131/1986).
  • Le agevolazioni previste per operazioni di credito (es. imposta sostitutiva) non si estendono automaticamente agli atti giudiziari successivi (per es. decreti ingiuntivi), ai quali si applica il regime ordinario previsto dalla normativa fiscale (art. 15 DPR 601/1973, comma 2).
  • Se un atto viene utilizzato in giudizio ciò non comporta di per sé l'applicazione della tassa proporzionale: bisogna verificare se l'atto produce nuovi effetti patrimoniali o trasferimenti; in assenza di tali effetti, prevale la tassazione fissa.
  • In pratica, in situazioni analoghe occorre: (a) individuare se l'atto costituisce o meno fonte di nuove obbligazioni o di un incremento patrimoniale; (b) se l'atto è meramente ricognitivo/confirmativo e recettizio, considerare la tassazione fissa; (c) verificare eventuali esenzioni/agevolazioni ma ricordare che gli atti giudiziari collegati alle operazioni agevolate sono normalmente esclusi dalle esenzioni.

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