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Sentenza

Sentenza del 27/04/2021 n. 260 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di liquidazione (imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali e sanzioni) emessi in relazione al trasferimento di immobili e quote sociali dai conferenti (P. R. S. e C. P.) all'Associazione N. U. in qualita' di fiduciaria del trust "D.", istituito con atto pubblico 31/12/2013. L'Amministrazione aveva qualificato l'operazione come atto costitutivo di vincolo di destinazione imponendo l'imposta proporzionale (con conseguente responsabilita' del notaio), mentre i ricorrenti contestavano tale qualificazione e sostenevano che l'imposizione dovesse essere rinviata al momento del trasferimento finale ai beneficiari.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dei contribuenti ritenendo che il consolidato orientamento della Corte di Cassazione impone l'applicazione dell'imposta di donazione e delle imposte proporzionali di registro e ipocatastali al momento del trasferimento finale dei beni ai beneficiari e non all'atto di istituzione o all'atto di dotazione del trust. Ne consegue l'annullamento degli avvisi di liquidazione impugnati. L'Agenzia delle Entrate e' stata condannata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio (liquidate in complessivi euro 10.000 oltre accessori).

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20

    L'art. 20 consente la riqualificazione degli atti per la liquidazione dell'imposta in base alla loro intrinseca natura; tuttavia la Commissione rileva che tale riqualificazione deve essere adeguatamente motivata e non puo' giustificare automaticamente l'applicazione immediata delle imposte in assenza di fondamento rispetto alla natura del trust.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione, sentenza n. 22754/2019

    Principio secondo cui, in caso di istituzione di trust, l'imposta di donazione e le imposte proporzionali (registro, ipotecarie, catastali) devono essere applicate al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari finali e non al momento dell'atto istitutivo o di dotazione.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione, sent. n. 21614/2016, n. 22756/2019, n. 22758/2019, n. 16699/2019, n. 19167/2019, n. 30821/2019, n. 30816/2019, n. 24420/2020

    Serie di pronunce che escludono l'applicazione anticipata dell'imposta nei trust, con specifico riferimento al trust autodichiarato (dove non si verifica un trasferimento patrimoniale intersoggettivo) e confermano la tassazione al momento della reale traslazione al beneficiario.

Massime di principio

  • L'istituzione del trust non determina automaticamente l'applicazione immediata dell'imposta di donazione o delle imposte proporzionali: la tassazione va valutata al momento in cui il bene viene trasferito effettivamente al beneficiario finale.
  • Nel trust autodichiarato, poiche' non si verifica un trasferimento patrimoniale a terzi, e' incongruo applicare l'imposta proporzionale all'atto istitutivo o di apposizione del vincolo; la tassazione segue il momento della concreta traslazione dei beni.
  • La qualificazione dell'atto ai fini fiscali (riqualificazione ai sensi dell'art. 20 DPR 131/1986) richiede motivazioni adeguate: l'Amministrazione non puo' limitarsi ad una mera etichettatura dell'atto senza mostrare i profili che giustificano la diversa qualificazione fiscale.
  • La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione deve guidare l'applicazione pratica: in presenza di trust, bisogna considerare la tipologia di trust e valutare se e quando si realizza un trasferimento imponibile.
  • Per il professionista o il notaio, la responsabilita' connessa a eventuali imposte dipende dalla fondatezza dell'atto impositivo: se la giurisprudenza esclude l'imposta al momento dell'atto istitutivo, non sussiste automaticamente responsabilita' per non aver previsto un'imposta inesistente.

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