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Sentenza

Sentenza del 27/04/2021 n. 612 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Dichiarazione tributaria - CAAF - omesso controllo su elemento formale - violazione - infedeltà del visto di conformità - non consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

l'azione verteva sulla validità del visto di conformità apposto dal CAAF sulla dichiarazione dei redditi: l'Ufficio contestava l'omissione, nel modello presentato, del codice fiscale della figlia della dichiarante, ritenendo potenzialmente irregolare o infedele il visto. La questione giuridica principale era se il mancato controllo o l'omessa indicazione di un elemento formale ma identificativo (il codice fiscale della figlia) potesse far ritenere infedele il visto di conformità, ossia far venire meno la certificazione operata dal CAAF sulla corrispondenza tra dichiarato e documentazione probatoria relativa a oneri detraibili/deducibili.

La decisione

il giudice ha ritenuto che il mancato controllo o l'omessa indicazione del codice fiscale della figlia, pur essendo un errore formale e relativo a un elemento essenziale per l'identificazione, non è sufficiente per dichiarare infedele il visto di conformità. Il visto attiene al controllo e alla certificazione della documentazione comprovante oneri detraibili e deducibili esposti in dichiarazione; se la verifica della documentazione è stata effettivamente svolta e non emergono discrepanze sostanziali tra quanto documentato e quanto dichiarato, l'errore formale non invalida la conformità. Di conseguenza, il rilievo dell'Amministrazione non ha portato all'annullamento del visto né alla sussistenza di infedeltà della dichiarazione sotto questo profilo, con accoglimento del ricorso della contribuente nei limiti indicati.

Massime di principio

  • Il visto di conformità riguarda essenzialmente la verifica della corrispondenza tra gli oneri detraibili/deducibili dichiarati e la relativa documentazione: errori meramente formali non sempre ne inficiano la validità.
  • Per far dichiarare infedele un visto è necessario dimostrare una discrepanza sostanziale tra la documentazione probatoria e quanto indicato in dichiarazione, non semplici omissioni o mancanze formali che non incidono sulla fondatezza dell'onere.
  • Nel contenzioso tributario l'Amministrazione deve provare il nesso tra l'errore formale e l'inesistenza o l'indimostrabilità dell'onere; se il contribuente (o il CAAF) può esibire la documentazione che giustifica la detrazione, l'errore formale perde rilievo.
  • I contribuenti assistiti da CAAF dovrebbero conservare e, se necessario, esibire la documentazione probatoria e chiedere una verifica puntuale del modello prima della trasmissione; analogamente, il CAAF dovrebbe garantire l'indicazione corretta degli elementi identificativi per evitare contestazioni procedurali.
  • Se l'omissione riguarda elementi identificativi che impediscono l'accertamento dell'esistenza del diritto alla detrazione (es. impossibilità di ricondurre la spesa a un soggetto identificabile), l'esito potrebbe essere diverso: la rilevanza dell'errore dipende quindi dall'effettivo impatto sull'accertamento sostanziale.

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