Sentenza del 27/04/2021 n. 613 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - richiesta di esibizione di documenti originali - disconoscimento della prova - equivalenza - non sussiste - sindacato del giudice - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel processo tributario una delle parti ha richiesto l'esibizione degli originali dei documenti prodotti in copia dall'altra parte, sostenendo implicitamente che le copie non fossero affidabili; la questione riguarda se la richiesta di originali configuri automaticamente un 'disconoscimento' della copia esibita e se ciò imponga al giudice l'accertamento della corrispondenza mediante gli originali.
La decisione
La corte ha stabilito che la mera richiesta di produzione degli originali non equivale automaticamente a un disconoscimento della copia esibita: il disconoscimento ha natura processuale formale solo se è motivato con indicazioni specifiche e determinate. Inoltre il giudice non è vincolato a deferire esclusivamente agli originali per verificare la conformità; può avvalersi di qualsiasi elemento di prova, compreso l'uso di presunzioni, ai fini della valutazione della conformità ai sensi dell'art. 2719 c.c. In pratica la richiesta di originali non ha portato di per sé ad escludere le copie, e il giudice è rimasto libero di decidere sulla base dell'insieme probatorio.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2719
La norma è richiamata per il principio secondo cui la verifica della conformità delle copie agli originali può essere valutata dal giudice anche attraverso presunzioni e altri mezzi di prova; non deriva dall'istanza di esibizione l'obbligo automático di escludere o disconoscere la copia.
Massime di principio
- La semplice richiesta di esibizione degli originali non costituisce automaticamente un disconoscimento formale della copia: il disconoscimento richiede indicazioni e motivazioni specifiche e determinate.
- Il giudice non è obbligato a compiere un accertamento esclusivo tramite gli originali: può utilizzare l'insieme degli elementi probatori, comprese presunzioni, per valutare la corrispondenza tra copia e originale ai sensi dell'art. 2719 c.c.
- Chi chiede l'esibizione dell'originale dovrebbe indicare concretamente i motivi per cui ritiene la copia non valida (incongruenze, alterazioni, elementi nuovi rinvenuti) per trasformare la richiesta in un effettivo disconoscimento processuale.
- Le copie esibite possono conservare valore probatorio se corroborate da altri elementi (contesto, documentazione integrativa, testimonianze, elementi di riscontro), pertanto l'ostruzione formale mediante sola istanza di originali è spesso insufficiente.
- In sede tributaria i giudici adottano un sindacato ampio sulla prova documentale: le valutazioni sulla genuinità e conformità sono rimesse alla valutazione nel merito del giudice, che è libero di motivare la decisione sulla base del complesso probatorio.
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