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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31631/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per guida senza patente, già affermata nei gradi di merito, è rimasta ferma; il giudizio di legittimità ha riguardato esclusivamente la questione delle attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, confermando la condanna per guida senza patente, aveva negato le circostanze attenuanti generiche. Con il ricorso ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p., contestando sostanzialmente il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre rilevato che il diniego delle attenuanti era stato adeguatamente giustificato dalla negativa personalità dell'imputato e dai numerosi precedenti penali, e che la scelta del rito abbreviato non può di per sé fondare la concessione delle attenuanti. È stato anche ribadito che in cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione della congruità della pena se questa non sia frutto di arbitrio o manifesta illogicità.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice valorizzi elementi di preponderante rilevanza ostativi alla loro concessione, senza dover rispondere analiticamente a ogni deduzione difensiva; i precedenti penali possono da soli sorreggere il diniego.

  • art. 625 c.p.p.

    Non citato

  • art. 620 c.p.p.

    Non citato

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a confutare singolarmente tutte le deduzioni difensive, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi e ostativi alla concessione del beneficio.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche esclusivamente con riferimento ai precedenti penali e alla conseguente valutazione negativa della personalità dell'imputato.
  • La scelta del rito abbreviato non costituisce, di per sé, un autonomo presupposto per ottenere le attenuanti generiche, perché il rito comporta già una riduzione di pena prevista ex lege.
  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che miri soltanto a una diversa e più favorevole valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di arbitrio o di palese illogicità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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