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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41242/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato indicato all'art. 337 cod. pen.; ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 344-bis cod. proc. pen. per mancata declaratoria di improcedibilità del giudizio di appello per superamento del termine massimo previsto, e (2) omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, prevalendo il primo motivo. Ha accertato che il reato è stato commesso il 19/01/2021, la sentenza di primo grado è del 19/01/2022 con deposito delle motivazioni il 3/02/2022; il termine per la declaratoria di improcedibilità inizia a decorrere dal 90° giorno successivo al termine per il deposito delle motivazioni (dies a quo individuato nel 18/02/2022 con decorrenza del termine dal 19/05/2022). Applicando la disciplina transitoria (termine maggiorato a 3 anni), il termine di improcedibilità per il giudizio di appello è scaduto il 19/05/2025, anteriore alla pronuncia del 9/06/2025; pertanto la Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di procedibilità ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    Crea una causa di improcedibilità quando il giudizio supera i termini massimi; il termine decorre dal 90° giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado. La Cassazione ha applicato questa disciplina per dichiarare l'improcedibilità del giudizio di appello.

  • legge 27 settembre 2021, n. 134, art. 2, comma 4 (disciplina transitoria)

    Prevede un termine maggiorato (3 anni) per la conclusione del giudizio di appello nelle vicende transitorie; la Corte l'ha ritenuta applicabile al caso concreto, determinando la scadenza del termine il 19/05/2025.

  • legge 27 settembre 2021, n. 134, art. 2, comma 2, lett. a)

    Richiamata nella decisione come fonte della disciplina dell'art. 344-bis e dei criteri di applicazione in rapporto all'entrata in vigore della norma.

  • art. 337 cod. pen.

    Indica il reato per cui l'imputato era stato condannato; la decisione si limita a menzionare il titolo di reato senza entrare nel merito della fattispecie sostanziale, perché la causa di improcedibilità ha assorbito le altre censure.

  • art. 606 cod. proc. pen. (richiamato per analogia giurisprudenziale)

    Richiamato come parametro per l'ammissibilità dei motivi in Cassazione (analogia con i casi di estinzione per prescrizione), a conferma che è ammissibile proporre ricorso in Cassazione per far dichiarare l'intervenuta improcedibilità maturata in sede di appello e non rilevata.

Massime di principio

  • La declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p. può essere fatta valere in Cassazione anche se l'omissione della dichiarazione è avvenuta in sede di appello: il ricorso per cassazione è ammissibile con questo unico motivo.
  • Il dies a quo per il decorso del termine di improcedibilità è il 90° giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado (va calcolato a partire dal termine ultimo fissato per il deposito).
  • Occorre verificare sempre l'applicabilità delle disposizioni transitorie (es. legge n.134/2021) che possono estendere i termini ordinari; tali estensioni alterano la data di scadenza della procedibilità e possono determinare l'intervenuta improcedibilità anche dopo anni.
  • Se l'improcedibilità è accertata, essa è causa di estinzione del processo che assorbe le altre censure (es. mancato riconoscimento di attenuanti), con possibile annullamento senza rinvio della sentenza di merito.
  • Anche quando la Procura deduca l'inammissibilità dell'impugnazione in Cassazione, ciò non impedisce che la Corte valuti se l'improcedibilità sia maturata in precedenza e non sia stata rilevata dal giudice di merito; pertanto è opportuno segnalare tempestivamente in cassazione la questione di improcedibilità e documentare le date rilevanti (data del reato, data sentenza di primo grado, data deposito motivazioni, date di pronunce successive).

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