Cassazione Civile, Ordinanza n. 25681/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella esattoriale relativa a contributi consortili di bonifica riferiti a terreni siti nel Comune di Miglionico e richiesti per gli anni d'imposta 2010-2015. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l'appello del Consorzio. Il ricorrente per cassazione deduce un unico motivo, denunciando ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., sostenendo che i contributi consortili fissi dovessero essere assoggettati alla prescrizione quinquennale e non a quella ordinaria decennale, come ritenuto dal giudice di appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio già affermato in precedenza secondo cui i contributi consortili di bonifica hanno natura di prestazioni periodiche, con causa debendi continuativa, e sono quindi soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, affinché si uniformi a tale principio, effettui gli accertamenti di fatto necessari ed esamini le questioni rimaste assorbite. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge denunciata in cassazione
è stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per censurare l'erronea applicazione della disciplina della prescrizione
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
prescrizione quinquennale per le prestazioni periodiche
si applica ai contributi consortili di bonifica, qualificati come obbligazioni periodiche o di durata
procedura camerale non partecipata
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
prescrizione quinquennale
è la disciplina applicabile ai contributi consortili di bonifica in quanto tributi locali periodici
Massime di principio
- I contributi consortili di bonifica, quando presentano struttura periodica e causa debendi continuativa, devono essere trattati come obbligazioni di durata e non come crediti soggetti alla prescrizione ordinaria decennale.
- Per i tributi locali che si rinnovano periodicamente senza necessità di un nuovo accertamento dei presupposti per ogni annualità, il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale previsto per le prestazioni periodiche.
- La variazione dell'importo dovuto nel tempo non esclude la natura periodica dell'obbligazione, se dipende da ragioni inerenti alla gestione del servizio o alla determinazione autoritativa del prelievo e non da una nuova negoziazione del rapporto.
- In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge è fondata quando il giudice di merito applica un termine prescrizionale incompatibile con la natura periodica del credito azionato.
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