Cassazione Civile, Ordinanza n. 32842/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltante)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di subappalto del 5 dicembre 2003 avente a oggetto l'esecuzione di alcuni controsoffitti in un centro postale. La società appaltante/subcommittente ha convenuto in giudizio la subappaltatrice chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento di quest'ultima e il risarcimento dei danni, da compensare in parte con il credito residuo asseritamente spettante alla subappaltatrice. Quest'ultima si è difesa contestando la domanda e proponendo domanda riconvenzionale per il saldo delle opere contrattuali e per il pagamento di lavorazioni extra contratto. In primo grado la domanda principale è stata accolta; in appello il gravame della subappaltatrice è stato respinto. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse confermato una condanna superiore a quella domandata; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserita errata lettura delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata valorizzazione del collaudo delle opere da parte del committente finale e dell'avvenuto saldo dell'appaltante; 4) omessa e contraddittoria motivazione sul rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza di ultrapetizione, osservando che la domanda introduttiva non era limitata alla somma inizialmente indicata ma comprendeva anche i maggiori danni da accertare in istruttoria, sicché la condanna liquidata in base alla CTU non eccedeva il petitum. Ha poi dichiarato inammissibili le censure di merito, perché volte a ottenere una rivalutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre richiamato gli accertamenti di fatto della corte d'appello, che aveva ritenuto grave l'inadempimento della subappaltatrice, non decisivo il collaudo dell'opera da parte del committente finale e non provata l'esecuzione delle prestazioni extra contratto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione del contributo unificato დამატivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità per ultrapetizione perché la domanda di merito comprendeva anche i maggiori danni da accertare in istruttoria e la liquidazione operata dal giudice di merito era conforme all'esito della CTU. Ha dichiarato inammissibili le censure che miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio, ribadendo che tale sindacato è estraneo al giudizio di legittimità. Ha confermato, dunque, la decisione di merito che aveva dichiarato la risoluzione del subappalto per grave inadempimento della subappaltatrice e aveva negato il pagamento delle prestazioni extra contratto non provate. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Non vi è ultrapetizione quando la domanda attorea, oltre alla somma inizialmente indicata, contenga anche una richiesta di accertamento e liquidazione degli ulteriori danni in corso di causa; la condanna del giudice che si fondi sull'accertamento istruttorio non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La censura non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito; in cassazione non è consentita una lettura alternativa dei fatti accertati.
È richiamata come atto processuale nel cui ambito è stato pagato il saldo residuo dovuto alla subappaltatrice; il riferimento è meramente fattuale e non oggetto di specifica questione di diritto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È la base del contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile ogni censura che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- Non sussiste ultrapetizione quando l'attore, oltre a indicare una somma iniziale, chieda anche il riconoscimento degli ulteriori danni da accertare in istruttoria e il giudice liquidi il danno all'esito della prova.
- L'accertamento del grave inadempimento nel contratto di subappalto e la conseguente risoluzione restano censurabili in cassazione solo per vizi realmente attinenti alla violazione di legge o ai limiti del sindacato di legittimità, non mediante una diversa lettura delle risultanze peritali.
- La mancata prova delle prestazioni extra contratto impedisce il riconoscimento del relativo corrispettivo, essendo la parte che lo invoca onerata della dimostrazione dell'esecuzione delle attività aggiuntive.
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