Cassazione Civile, Ordinanza n. 03874/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal trattenimento amministrativo di uno straniero già sottoposto a provvedimento espulsivo e a precedente trattenimento convalidato dal giudice di pace. Durante il trattenimento, l'interessato dichiarava di voler chiedere protezione internazionale. Il Questore adottava quindi un nuovo provvedimento di trattenimento ex art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015, ritenendo la domanda strumentale a ritardare il rimpatrio; il Tribunale di Milano convalidava il provvedimento. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015, nella parte in cui non farebbe decorrere il termine di 48 ore per la trasmissione all'autorità giudiziaria dalla manifestazione di volontà di chiedere asilo, ma dal successivo decreto questorile. Con il secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015, sostenendo che la domanda di protezione era stata tempestivamente manifestata e che, pertanto, il termine per la convalida era scaduto quando il Tribunale ha provveduto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel caso del richiedente protezione internazionale già legittimamente trattenuto in esecuzione di un precedente titolo restrittivo, il nuovo trattenimento ex art. 6, commi 3 e 5, d.lgs. 142/2015 richiede un autonomo provvedimento del Questore e il termine di 48 ore per la convalida decorre da tale nuovo provvedimento, non dalla mera manifestazione di volontà di chiedere asilo. Poiché nel caso concreto tale termine era stato rispettato, e il trattenimento precedente conservava il suo titolo fino al nuovo provvedimento, la convalida del Tribunale è stata confermata.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015
Disciplina la fattispecie del richiedente già trattenuto in un centro per rimpatri o espulsione, prevedendo la permanenza nel centro quando vi siano fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del rimpatrio; richiede un provvedimento ad hoc del Questore.
art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015
"Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono"
Quando la domanda di protezione interviene durante un trattenimento già in corso, i termini del precedente trattenimento si sospendono e il Questore trasmette gli atti al tribunale competente per la convalida di un ulteriore trattenimento massimo di 60 giorni.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015
"ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione"
La qualità di richiedente protezione internazionale sorge anche dalla sola manifestazione di volontà di chiedere asilo, non solo dalla presentazione formale della domanda.
art. 2, comma 2, d.lgs. 142/2015
Le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale.
art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998
È richiamato per la scansione temporale della trasmissione e della convalida del trattenimento; nel caso di specie la Corte precisa che i termini decorrono dal nuovo decreto di trattenimento e non dalla mera manifestazione di volontà di chiedere asilo.
art. 13 Cost.
Il trattenimento amministrativo incide sulla libertà personale e richiede un controllo giurisdizionale rigoroso nei termini previsti dalla legge, ma nel caso disciplinato dall'art. 6, comma 3, la decorrenza del termine di convalida va collegata al provvedimento restrittivo da convalidare.
art. 13, terzo comma, Cost.
La convalida dei provvedimenti provvisori di restrizione della libertà personale deve intervenire entro un termine che decorre dalla data di adozione del provvedimento oggetto di controllo.
art. 6, par. 2 e 3, direttiva 2008/115/CE
Richiamati nel quadro interpretativo del trattenimento e della sua durata/controllo giurisdizionale, in collegamento con le garanzie dell'art. 6 e 47 della Carta.
art. 9, commi 3 e 5, direttiva 2013/33/UE
Richiamato per evidenziare la disciplina unionale dell'accoglienza dei richiedenti asilo e del controllo sul trattenimento.
art. 28, paragrafo 4, regolamento (UE) n. 604/2013
Richiamato nel quadro della disciplina unionale sul trattenimento connesso alle procedure di protezione internazionale.
artt. 6 e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Utilizzati per ribadire il rilievo del trattenimento come misura assimilabile alla detenzione e la necessità di un controllo giurisdizionale effettivo.
art. 4.3 TUE
Richiamato per il principio di leale collaborazione nell'interpretazione coordinata della normativa nazionale e unionale.
Massime di principio
- Quando uno straniero già legittimamente trattenuto manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale, la disciplina dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015 richiede un autonomo provvedimento del Questore se la domanda è ritenuta strumentale al rinvio dell'espulsione o del respingimento.
- Nel trattenimento già in corso al momento della domanda, il termine di 48 ore per la trasmissione degli atti al giudice decorre dal nuovo provvedimento di trattenimento e non dalla sola manifestazione di volontà di chiedere asilo.
- La precedente misura di trattenimento conserva efficacia e continuità fino all'adozione del nuovo provvedimento, con sospensione dei termini del primo trattenimento secondo il meccanismo previsto dall'art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015.
- Il giudice della convalida deve verificare il rispetto delle garanzie sulla libertà personale, ma non può escludere la necessità del nuovo titolo restrittivo previsto dalla disciplina speciale quando il trattenimento è già in corso alla data della domanda di protezione.
- La qualifica di richiedente protezione internazionale può derivare anche dalla sola manifestazione di volontà di chiedere asilo, ma ciò non determina automaticamente la cessazione del precedente trattenimento né fa decorrere da quel momento il termine di convalida del nuovo provvedimento.
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