Cassazione Civile, Ordinanza n. 19912/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore pubblico)
La controversia
Il dipendente, trasferito dai ruoli del servizio sanitario nazionale a quelli del Ministero a seguito di mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001, aveva chiesto in giudizio il riconoscimento di una posizione economica superiore rispetto a quella attribuitagli all'atto dell'inquadramento nel comparto di destinazione, con conseguente pagamento delle differenze retributive. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda riconoscendo un inquadramento più elevato e condannando l'amministrazione al pagamento di una somma a titolo di differenze. In appello, però, la corte territoriale aveva riformato la decisione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, in sintesi: 1) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse male interpretato il petitum di primo grado e non avesse considerato la disciplina della mobilità intercompartimentale; 2) violazione degli artt. 29-bis e 30 d.lgs. n. 165/2001, censurando la negata applicazione del d.P.C.M. 26 giugno 2015 e chiedendo che il trattamento economico fosse determinato, anche in via analogica, attraverso il criterio di prossimità dei trattamenti tabellari e mediante il richiamo alla tabella di trasposizione automatica e alle declaratorie contrattuali del comparto ministeri.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che dal ricorso introduttivo risultasse chiaramente la domanda di riconoscimento della posizione economica F3 e che il riferimento alla misura di giustizia riguardasse l'assegno ad personam, non la qualifica economica. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione: ha affermato che, in tema di mobilità intercompartimentale, il d.P.C.M. 26 giugno 2015, contenente le tabelle di equiparazione tra comparti, si applica solo alle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore; tuttavia, il giudice di merito doveva comunque procedere alla corretta comparazione tra l'inquadramento di provenienza e quello del comparto di destinazione sulla base della disciplina legale e contrattuale, tenendo conto anche delle posizioni economiche differenziate e, successivamente, della prossimità dei trattamenti tabellari. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ne esclude la violazione perché il petitum originario era chiaramente riferito alla posizione economica F3.
Censurato per falsa applicazione; la Corte non accoglie la doglianza relativa al preteso errore del giudice di merito nell'individuazione della domanda.
art. 29-bis d.lgs. n. 165 del 2001
Norma invocata dal ricorrente come base della mobilità intercompartimentale; la Corte la richiama nel quadro della disciplina applicabile e dei principi di equiparazione tra comparti.
art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001
La Corte afferma che, in assenza di criteri più specifici previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, l'inquadramento del personale trasferito va operato confrontando i contratti collettivi dei due comparti, tenendo conto di mansioni, responsabilità, titoli di accesso e anche delle posizioni economiche differenziate.
d.P.C.M. 26 giugno 2015
Le tabelle di equiparazione in esso contenute sono applicabili solo alle procedure di mobilità avviate successivamente alla sua entrata in vigore; non possono regolare retroattivamente mobilità già concluse.
CCNL Ministero del Lavoro 14 settembre 2007
Richiamato dal ricorrente e valutato dalla Corte come parametro di comparazione nell'ambito dell'inquadramento nel comparto di destinazione.
CCNL 4 agosto 2009
Richiamato dal ricorrente per sostenere la riconduttibilità delle mansioni al livello F3; la Corte reputa la contestazione sul punto troppo generica.
Massime di principio
- Nella mobilità volontaria tra comparti pubblici, il giudice deve verificare la corrispondenza tra l'inquadramento posseduto nel comparto di provenienza e quello spettante nel comparto di destinazione sulla base della disciplina legale e contrattuale di entrambi i comparti.
- In assenza di un criterio legale o collettivo più specifico, l'equiparazione deve essere compiuta confrontando i contratti collettivi nazionali pertinenti, con riferimento a mansioni, responsabilità, titoli di accesso e declaratorie professionali, senza limitarsi a un mero confronto nominalistico delle categorie.
- Le posizioni economiche differenziate all'interno della stessa area rilevano nell'inquadramento del personale trasferito, perché incidono sulla progressione di carriera e non soltanto sul trattamento economico immediato.
- Le tabelle di equiparazione introdotte dal d.P.C.M. 26 giugno 2015 non hanno efficacia retroattiva e si applicano alle sole procedure di mobilità iniziate dopo la sua entrata in vigore.
- L'individuazione della posizione economica corretta può essere compiuta anche valutando la prossimità dei trattamenti tabellari di provenienza e di destinazione, ma tale criterio opera come criterio successivo e non esclusivo, dopo la verifica primaria della corrispondenza tra discipline contrattuali.
- In sede di ricorso per cassazione, la deduzione di un vizio di omessa pronuncia o di errata individuazione della domanda richiede che il contenuto dell'atto introduttivo sia effettivamente incompatibile con la decisione impugnata; se dal ricorso originario emerge chiaramente la domanda proposta, la censura è inammissibile.
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