Cassazione Civile, Ordinanza n. 03609/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista iscritto all'albo degli odontoiatri contestava il provvedimento con cui l'ordine provinciale aveva disposto la sua cancellazione dall'albo, richiamando una precedente decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie che aveva respinto la domanda di iscrizione e il riconoscimento del diritto a esercitare la professione. Il ricorrente deduceva, in sintesi: la mancata sua audizione nella fase amministrativa prima della cancellazione; vizi di motivazione e di procedimento nel provvedimento di cancellazione; l'erronea applicazione della disciplina sulla sospensione degli effetti della cancellazione; l'illegittimità della cancellazione per caducazione del presupposto costituito dalla precedente decisione della Commissione Centrale; e questioni di legittimità costituzionale delle norme disciplinanti il procedimento. Nel giudizio di legittimità la Corte ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare e assorbente: il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio dinanzi alla Commissione Centrale, perché non erano stati chiamati due litisconsorti necessari, cioè la Procura della Repubblica e il Ministero della Salute.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti del rilievo officioso del difetto di contraddittorio, ha cassato la decisione impugnata della Commissione Centrale e ha rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione conforme ai principi già affermati dalla Corte costituzionale sulla sua imparzialità e indipendenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra ricorrente e controricorrente, mentre nulla è stato disposto per le parti intimate.
Norme richiamate
art. 11 D. Lgs. CpS 13 settembre 1946, n. 233
richiamato come base della doglianza sulla mancata audizione del sanitario nella fase amministrativa prima della cancellazione
art. 17 D. Lgs. CpS 13 settembre 1946, n. 233
menzionato nel contesto della composizione della Commissione Centrale, poi ritenuta costituzionalmente non idonea a garantire imparzialità e indipendenza
richiamata per la disciplina dell'istituzione dell'albo degli odontoiatri e per il contesto normativo dell'iscrizione
L. 31 ottobre 1988, n. 471
richiamata come norma che consentiva l'iscrizione all'albo solo ai medici chirurghi immatricolati in un arco temporale specifico e già esercenti l'odontoiatria
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità del procedimento
applicato per affermare la nullità derivante dal difetto di integrità del contraddittorio per mancata partecipazione dei litisconsorti necessari
ritenuto non ostativo al rilievo officioso della questione processuale, perché si tratta di questione di puro diritto
indicato come conseguenza processuale della rilevata nullità, con cassazione e rinvio al giudice competente
art. 60 D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221
richiamato per i poteri del Presidente della Commissione di disporre l'integrazione del contraddittorio
art. 54 D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221
interpretato nel senso che il Pubblico Ministero è litisconsorte necessario nel giudizio di impugnazione del provvedimento dell'ordine professionale e che il sanitario deve notificare anche al Ministero
art. 53 D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221
richiamato per il ruolo del Ministero nella fase di impugnazione delle decisioni dell'ordine professionale e per l'effetto sospensivo del ricorso, nei limiti evocati dal ricorrente
art. 66 D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate dal provvedimento di cancellazione
art. 68 D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221
richiamato per la notifica della decisione della Commissione Centrale al Pubblico Ministero e per la legittimazione di quest'ultimo a ricorrere per cassazione
art. 3, ultimo comma, L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dal ricorrente tra i vizi del provvedimento di cancellazione
art. 111 Cost.
evocato dal ricorrente nel terzo motivo in relazione a eccesso/sviamento e caducazione del provvedimento
artt. 3, 24 e 102 Cost.
richiamati nel quarto motivo come parametri della questione di legittimità costituzionale
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie devono partecipare tutti i soggetti indicati dalla disciplina speciale come parti necessarie; la loro omissione determina nullità per difetto di contraddittorio.
- Il difetto di integrità del contraddittorio può essere rilevato d'ufficio anche in cassazione, salvo che si sia formato giudicato interno sulla questione.
- La fase svolta davanti all'ordine professionale ha natura amministrativa; la nullità processuale per mancata integrazione del contraddittorio si pone invece nel successivo giudizio giurisdizionale davanti alla Commissione Centrale.
- Nei procedimenti professionali sanitari il Ministero competente e il Pubblico Ministero non hanno un ruolo meramente eventuale, ma sono contraddittori necessari secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
- Quando la decisione impugnata è affetta da nullità per difetto di contraddittorio, la causa deve essere cassata con rinvio al giudice che dovrà rinnovare il giudizio in corretta composizione e con integrazione delle parti necessarie.
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